Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23051 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23051 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Mamadou Aw, nato a Diourbel il 2.3.82
imputato artt. 648 c.p. e 171 ter L. 633/41
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma

del 17.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osst.rva

La Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per violazione degli
artt. 648 c.p. e 171 ter L. 633/41, in quanto trovato in possesso di 368 CD musicali e 63 DVD
che era intento a vendere ad occasionali passanti.
Contro tale decisione, il condannato ricorre sostenendo che la Corte d’appello non ha
compreso il senso della sua deduzione difensiva e non ha risposto adeguatamente alla
obiezione secondo cui non vi è prova della abusività dei supporti da lui detenuti.
Il ricorso è inammissibile perché in faro 3, comunque, manifestamente infondato.
Allegando anche copia della informativa e del verbale di sequestro, il ricorrente sostiene
che gli argomenti usati dalla Corte si basano su quanto riportato dalla P.G. che è stato
recepito in modo acritico. I giudici, invece, avrebbero dovuto verificare la corrispondenza dei
brani incisi sui supporti magnetici alla descrizione sulla copertina e, soprattutto, la veridicità
dell’affermazione della P.G. circa la loro contemporaneità.

Data Udienza: 28/02/2014

venivano offerti in vendita).

Si impone, quindi, una declaratoria di inammissibilità cui segue, per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 201.4

Si tratta però di pura e semplice messa in dubbio della validità di quanto riferito dalla
P.G. su cui – invece – i giudici di secondo grado non avevano alcun motivo di discutere vista la
complessiva coerenza del contesto di fatto riportato e, comunque, considerato che ciò che
viene riferito nelle annotazioni e/o verbali di sequestro proviene da organi di polizia giudiziaria
ai quali non si può non annettere una fede qualificata trattandosi di soggetti terzi che hanno
per compito istituzionale quello di coadiuvare l’autorità giudiziaria ad appurare lo stato dei
luoghi dei fatti ai fini della celebrazione dei processi. E’ ben vero che questi ultimi sono la
sede nella quale viene verificata la fondatezza di ciò che è stato riferito al P.M. ed al giudice
dalle forze dell’ordine ma è anche vero che il dubbio della loro credibilità deve essere fondato
su motivi ragionevoli e non insinuato puramente e semplicemente per la pretesa di ripetere
accertamenti già svolti.
Nella specie, i giudici di appello non avevano alcun motivo di ripetere la verifica del
contenuto dei supporti magnetici perché l’intero contesto del loro rinvenimento ed il loro
numero – anche alla luce della “serialità” di tali condotte suggerita dalla esperienza giudiziaria
– legittimava ampiamente il ribadito punto di vista di primo giudice circa la abusività della
condotta ascritta al ricorrente.
Né, di certo, tale verifica può essere invocata in sede di legittimità dove l’unico controllo
sulla motivazione è diretto all’accertamento della sua esistenza e della sua non manifesta
illogicità.
Orbene, nel caso in esame, è indubbiamente congrua e logica una motivazione nella
quale si desume l’abusiva duplicazione dei supporti, sia dalle circostanze del loro rinvenimento,
dal loro numero e dagli esiti dei controlli a campione effettuati dalla p.g. che, nel verificare la
corrispondenza dei brani alle copertine dei CD (peraltro, fotocopiate) hanno anche accertato la
contemporaneità di tali brani (a dimostrazione della loro particolare attrattiva per il pubblico cui i supporti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA