Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23051 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23051 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Bucci Antonio, n. a Capriati a Volturno il 05/04/1944;

avverso la sentenza del Tribunale di Larino, sez. dist. di Termoli, in data
28/11/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente alle spese di parte civile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/11/2011 il Tribunale di Larino, sez. dist. di Termoli, ha
condannato Bucci Antonio per il reato di cui all’art. 674 c.p. per avere lanciato da
un balcone un piatto ed un cucchiaino verso De Stasio Alessandro, non
colpendolo.

2. Ha proposto ricorso Bucci Antonio; con un primo motivo lamenta violazione

dell’art. 546 lett. e) c.p.p. per avere considerato solo le prove a carico, costituite

Data Udienza: 23/04/2013

dalla testimonianza della parte civile e del teste Vaduva Nicosar, e non anche le
prove a discarico. In particolare evidenzia che la moglie dell’imputato Rico Anna
aveva dichiarato in giudizio di avere lei stessa fatto cadere accidentalmente dal
terrazzo sulla tettoia sottostante, svuotando la bacinella, nella quale si
trovavano, il piatto e il cucchiaino che aveva subito prima lavati a mano causa il
guasto dell’impianto idrico e degli scarichi. Inoltre il teste Orlandi Gino aveva

nell’appartamento di talché in tale periodo la donna lavava appunto i piatti sulla
terrazza ove vi era un rubinetto a parte.
Con un secondo motivo lamenta l’illegittimo riconoscimento della soma di euro
300,00 a titolo di danni in favore della parte civile, non essendovi alcuna prova
che la condotta abbia cagionato perturbamento o altra forma di danno. Lo stesso
Tribunale, del resto, ha ricollegato il danno non alla condotta tipizzata dalla
norma ma ad una manifestazione di insofferenza e di disprezzo trascendente
completamente il reato ex art. 674 c.p.
Con un terzo motivo lamenta la liquidazione a titolo di rifusione delle spese della
somma di euro 1.600 in favore della parte civile in quanto esagerata e non
sorretta da alcuna motivazione in ordine a modalità di determinazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso, infatti, si deduce, con riferimento all’art. 606 lett. e) c.p.p., il vizio di
travisamento della prova per avere la sentenza impugnata omesso del tutto di
valutare le dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati a discarico, ovvero Rico
Anna, moglie dell’imputato, nonché Orlandi Gino (nel senso che il travisamento
della prova consiste infatti anche nella omissione di valutazione di una prova, tra
le altre, Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162).
Ne consegue che, essendo pur sempre necessario che la prova non considerata
dal giudice possegga le caratteristiche di prova decisiva nell’ambito dell’apparato
motivazionale sottoposto a critica (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 22565 del
09/06/2006, P.M. in proc. Ruggiero e altri, Rv. 234344), il ricorrente avrebbe
dovuto, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante, a pena
di inammissibilità, anche in sede penale, suffragare la validità del suo assunto
mediante la trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dai
testimoni invocati, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime
l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 37982

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dichiarato di avere in effetti provveduto alla riparazione del guasto

del 26/06/2008, Buzi, Ry. 241023; sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia,
Rv. 243225; Sez. f., n. 32362 del 19/08/2010, Scuto e altri, Rv. 248141).
Nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a riportare in ricorso unicamente
alcuni passaggi in particolare, tra l’altro, della sola testimonianza di Rico Anna, sì
da non consentire in alcun modo a questa Corte di valutarne, appunto, la

4. Il secondo motivo è infondato.
Va ricordato che la valutazione del giudice circa la liquidazione del danno morale
arrecato alla parte civile, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed
equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se
sorretta da congrua motivazione (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 34209 del
17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371); a ciò va aggiunto che la valutazione del
giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al
suo prudente apprezzamento (Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo e altro,
Rv. 236262). Nella specie, il Tribunale, nel valutare il danno arrecato alla parte
civile, ha motivatamente e logicamente valorizzato il pregiudizio morale
derivante dalla manifestazione di disprezzo e, dunque, dal discredito, insiti nella
condotta di getto di cosa posta in essere evidentemente ricollegabile alle
motivazioni di ritorsione per il ritenuto affronto individuato nella condotta della
persona offesa che, partecipando ai pubblici incanti, si era aggiudicato l’immobile
dell’imputato stesso.

5. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che spetta al giudice, pur nell’ambito
di una valutazione discrezionale, il dovere di fornire adeguata giustificazione
della liquidazione delle spese in favore della parte civile e della relativa congruità
in funzione del numero e dell’importanza delle questioni, nonché della tipologia
ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi
fissati dalla tariffa forense (Sez. 1, n. 27629 del 05/06/2012, Cicilano e altri, Rv.
252285 e Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo e altro, Rv. 240421). Nella
specie il Tribunale non ha motivato in alcun modo sui criteri utilizzati per
determinare in euro 1.600,00 le spese di costituzione e patrocinio liquidate in
favore della parte civile, limitandosi ad enunciare, peraltro solo nel dispositivo,
unicamente l’importo liquidato ed in tal modo disattendendo il principio appena
ricordato.

3

decisività nel senso ricordato sopra.

6. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla liquidazione delle spese
processuali sostenute dalla parte civile dovendo essere il ricorso rigettato quanto
al resto.

P.Q.M.

processuali in favore della parte civile con rinvio al Tribunale di Larino per nuovo
esame; rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013

DEPOr,. 7 ATA N CAN rELLERIA

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese

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