Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23051 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23051 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Rossomando Rossana Franca Maria, nata a Reggio Calabria il 12/03/1958
2. Pugliese Elisa Gaetana Maria, nata a Reggio Calabria il 07/10/1922

avverso la sentenza del 09/06/2014 del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Genova del 16/04/2013, con la quale Rossana Franca Maria Rossomando
e Elisa Gaetana Maria Pugliese erano ritenute responsabili entrambe del reato di
ingiuria e la sola Rossomando, inoltre, del reato di minaccia, commessi in danno

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Data Udienza: 05/05/2016

di Immacolata Argirò in una comunicazione telefonica in Genova il 28/04/2008, e
condannate alle rispettive pene di C 250 ed C 200 di multa, oltre al risarcimento
dei danni in favore della parte civile.
Le imputate ricorrenti deducono vizio motivazionale sull’affermazione di
responsabilità; le conclusioni della sentenza impugnata sull’attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa, e sul riscontro delle stesse nella registrazione
della conversazione telefonica effettuata dalla Argirò, sarebbero contraddittorie
per travisamento di dette risultanze, laddove la ritenuta mancanza di smentite

collocazione di liti con la persona offesa fra il 2005 e il 2006 e non nel 2008, e
l’asserzione per la quale il perito non avrebbe riscontrato manipolazioni o
modifiche nella registrazione non corrispondeva a quanto riferito dal tecnico, che
in realtà rilevava la presenza di interruzioni nell’incisione, attribuendola solo in
termini probabilistici a momentanei arresti della comunicazione; la motivazione
della sentenza sarebbe altresì illogica laddove, dando atto della mancanza di
elementi certi sull’identificazione dell’utenza dalla quale partiva la telefonata,
attribuiva la stessa alle imputate in base al riferimento della conversazione alla
vicenda nella quale le stesse e la persona offesa erano coinvolte, che chiunque
avrebbe potuto esporre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre premettere che la norma incriminatrice del reato di ingiuria, di cui
all’art. 594 cod. pen. è stata abrogata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. La
sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto.
I ricorsi sono per il resto inammissibili.
Le censure di travisamento della prova non sono consentite in quanto non
relative ad elementi introdotti per la prima volta nel giudizio di appello in
presenza di conformità delle due sentenze di merito (Sez. 6, n. 5146 del
16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep.
2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musunneci, Rv.
237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130); e sono
comunque manifestamente infondate laddove il dedotto contrasto investe aspetti
relativi all’attendibilità della versione difensiva dell’imputata Rossomando e delle
osservazioni del consulente tecnico sulla genuinità della registrazione della
telefonata prodotta dalla persona offesa, oggetto di valutazioni sul significato
probatorio delle dichiarazioni in quanto tali estranee al denunciato vizio di
travisamento (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087;
2

delle dichiarazioni contrastava con quanto affermato dalla Rossonnando sulla

Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carena, Rv. 245611), concernente viceversa
l’errore che cada sul dato significante costituito dalla circostanza di fatto
riportata quale contenuto dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 18542 del
21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Mentre le ulteriori doglianze sono generiche
nel trascurare le argomentazioni della sentenza impugnata sull’attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa, in quanto prive di animosità, e
sull’attribuibilità della conversazione registrata alle imputate in quanto
contenente precisi riferimenti all’abbandono della casa coniugale da parte del

L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di
ingiuria impone la rideterminazione della pena nei confronti della Rossomando
per il residuo reato di minaccia, da quantificarsi nella misura di C 50 di multa.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’addebito di ingiuria
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e determina la pena residua per il reato
di minaccia ascritto a Rossomando Rossana in C 50 di multa.
Così deciso il 05/05/2016

marito della Pugliese, altresì padre della Rossomando.

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