Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2305 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2305 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da PAOLO ANTONIO, nato a Mondragone (CE) il 16-04-1970,
avverso la sentenza del 28 novembre 2011 dei tribunale di Santa Maria Capua
Vetere
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona dei S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. PAOLO ANTONIO, nato a Mondragone (CE) il 16-04-1970, era imputato
della contravvenzione p. e p. dall’art. 5, comma 1. lett. b) e d) della legge
283/1962 perché, in qualità di titolare del caseificio Ponte a Mare – sito in Castel
Volturno alla via Domitiana km 34,070 – deteneva per la somministrazione al
pubblico kg 16.500 di latte bufalino in cattivo stato di conservazione nonché
insudiciato (in Caste! Volturno fino al 29 maggio 2007).
Accogliendo la conforme richiesta del P.M., il G.I.P. presso il Tribunale, in

confronti dell’imputato.
A seguito dell’opposizione ritualmente proposta dal predetto imputato, in
data 05-10-2010, il G.I.P. emanava decreto di giudizio immediato, ex art. 464,
comma I, c.p.p.. In dibattimento si procedeva, quindi, all’esame dei testi
presenti, Vendemia Nicola e Rogondino Saverio, all’esito del quale veniva
revocata l’ordinanza ammissiva del teste Gallina Santi ritenutane la superfluità,
ed il processo veniva rinviato in prosieguo all’udienza del 31-10-20 Il. In tale
data, venivano prodotti dall’accusa ed acquisiti al fascicolo del dibattimento
verbale di sequestro e verbale di ispezione igienico-sanitaria, entrambi del 2705-2010, e si procedeva all’esame del teste Paesano Paola, al termine del quale
il processo veniva rinviato in prosieguo al 28-11-20 Il. In detta udienza, chiusa
l’istruttoria dibattimentale, il giudice invitava le parti alla discussione e, all’esito
della delibazione in camera di consiglio, decideva, dando lettura del dispositivo.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 28 novembre
2011, dichiarava Paolo Antonio colpevole del reato di cui all’art. 5 lett. b) L
283/62 e lo condannava alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, oltre al
pagamento delle spese processuali; assolveva Paolo Antonio dal reato di cui
all’art. 5 lett. d) I. 283/62, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone tempestivo ricorso per
cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso , articolato in un unico motivo, il ricorrente deduce
essenzialmente la mancanza degli elementi costitutivi del reato.
2. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente muove alla sentenza
impugnata censure di fatto e comunque manifestamente infondate.
L’impugnata sentenza ha puntualmente ricostruito la condotta contestata
all’imputato facendo riferimento alle risultanze di causa e in particolare ai verbali
di ispezione igienico-saniataria e di sequestro e alle concordanti deposizioni dei
testi escussi. Da ciò è risultato che presso il caseificio Ponte a Mare s.n.c., sito in
Castel volturno, alla via Domitana Km 34,070, venivano rinvenuti nel cortile del
17773_12 r.g.n

2

u.p. 6 dicembre 2012

data 29-01-2010, emetteva decreto penale di condanna n. 200/10 D.P., nei

tg.

caseificio, all’aperto, 74 fusti, del peso di 16,5 kg, contenenti latte di bufala in
fase di scongelamento. Detti fusti, contenenti, appunto, latte ancora congelato e
posizionati su pedane poggiate al suolo (come emergeva anche dai rilievi
fotografici), si trovavano, quindi, in un’area esterna del caseificio, ad una
temperatura ambiente di 24 gradi centigradi, esposti alle condizioni atmosferiche
ed alla presenza di mosche ed altri insetti alati presenti sul posto. Secondo
quanto riferito dai medici veterinari dell’A.S.L. le modalità di conservazione e di
scongelamento del latte, quali adottate dal caseificio, erano tali da determinare il
Alla luce di questi elementi, non contrastati da alcuna circostanza di
segno diverso o contrario, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la
sussistenza del reato di cui all’art. 5, lett. b), legge 283/1962. In proposito
questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione
prevista dall’art. 5, letto b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego
nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la
somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest’ultimo si
riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che
esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario,
a regole di comune esperienza. (Cass., SS.UU., 19-12-2001, n. 443; conf. Cass.
nn. 26108/2004, 35234/2007 e 15094/2010).
3. Pertanto Il ricorso va dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei
motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità
dell’impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di
impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause
estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre – 21 dicembre 2000, n.32, De
Luca).
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
17773_12 rgn

3

u.p.

6 dicembre 2012

concreto pericolo di deterioramento del prodotto.

ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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