Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23048 del 11/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23048 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOBANU CRISTIAN N. IL 22/03/1975
avverso la sentenza n. 2471/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -a.polap•
che ha concluso per a rv. U,Mp oto., CO

i o, per la parte civile, l’Avv
UditiildifensoreAvv.
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i’c. cc.

Data Udienza: 11/04/2016

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13/12/2013 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la
decisione di primo grado, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
Cristian Ciobanu alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi,
per avere aggredito Gheorghe Postolache, provocando una malattia di durata
superiore ai quaranta giorni.
2. L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai

2.1. Con il primo motivo, si lamenta mancanza di motivazione, per avere la
Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la deposizione del teste
Stoian, unico soggetto terzo e neutrale, il quale aveva negato l’aggressione da
parte dell’imputato e aveva riferito che era stata la persona offesa a colpire il
primo con un pugno in testa.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta contraddittorietà della motivazione e
travisamento omissivo della prova, per avere la sentenza impugnata trascurato
di esaminare la menzionata deposizione dello Stoian, la cui attendibilità scaturiva
dal fatto che le sue dichiarazioni, raccolte in sede di investigazioni difensive,
erano state allegate alla memoria depositata a seguito della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, con la conseguenza che il P.M. aveva
avuto la possibilità di valutarle immediatamente.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta contraddittorietà della motivazione per il
travisamento delle risultanze istruttorie.
Rileva il ricorrente: a) che le considerazioni svolte dai giudici di appello, quanto
al fatto che il Postolache era stato colpito alla mano mentre cercava di difendersi
dall’aggressione dell’imputato contrastavano con quanto riferito proprio dal
primo, in occasione dell’intervento delle Forze dell’Ordine. Dalla annotazione di
servizio emerge, infatti, che egli aveva dichiarato di avere ricevuto delle spinte,
senza riportare lesioni; b) che l’imputato, al pari della persona offesa, non si era
fatto medicare proprio per l’assenza di qualunque lesione.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta manifesta illogicità della motivazione, per
avere la Corte territoriale ritenuto inverosimile la prospettazione difensiva
dell’imputato, che, al contrario, risaliva già al momento dell’interrogatorio, era
corroborata dalle dichiarazioni dello Stoian ed era coerente con le lesioni al
quinto metacarpo sofferte dal Postolache, che aveva colpito con un pugno chiuso
la testa dell’imputato.
2.5. Il ricorrente ha chiesto, altresì, la sospensione dell’esecuzione della
condanna civile.

Considerato in diritto
1

seguenti motivi.

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione logica, sono inammissibili.
La Corte territoriale ha preso in considerazione la critica contenuta nell’atto di
appello e ancorata alle dichiarazioni dello Stojan, secondo cui non era stato il
Ciobanu a colpire il Postolache, ma quest’ultimo a sferrare un colpo
all’antagonista dal basso verso l’alto, con il pugno chiuso, con la conseguenza
che la frattura del quinto metacarpo della mano destra era stata provocata
dall’impatto della mano con la mandibola del Ciobanu.

ritenuto razionalmente inattendibile, dal momento che la gravità delle
conseguenze registrate sulla mano del Postolache – che hanno richiesto cure per
oltre quaranta giorni – avrebbe logicamente dovuto trovare corrispondenza in
una lesività sul Ciobanu, destinatario di un pugno di tale violenza, laddove
nessuno – e, in particolare, proprio lo Stojan – aveva riferito alcunché al
riguardo.
In tale contesto argomentativo si avverte l’assoluta irrilevanza del fatto che le
dichiarazioni dello Stojan siano state raccolte in sede di investigazioni difensive,
dal momento che tale profilo non è idoneo a incrinare la tenuta delle
argomentazioni sviluppate sul punto dalla sentenza impugnata.
2. Il terzo motivo e il quarto motivo, anch’essi esaminabili congiuntamente per la
loro connessione logica, sono, del pari, inammissibili.
Il brano delle dichiarazioni del Postolache riportato in ricorso, quanto alla
ricostruzione dell’episodio, non è contestualizzato, per cui non se ne apprezza la
decisività, anche perché la sentenza riporta un diverso e più ampio contributo
narrativo della persona offesa (oltre che della Ariella Sfrangeu, fidanzata del
Postolache), dal quale emergono in termini non equivoci le modalità
dell’aggressione.
Il fatto che il Postolache si sia fatto curare il 18/05/2009 e non nell’immediatezza
non è elemento idoneo a revocare in dubbio il fatto che le lesioni si siano
verificate a seguito del contrasto tra i due uomini, come del resto ammesso sia
nell’atto di appello (“appare evidente che il Postolache si sia procurato la frattura
del V metacarpo della mano proprio a causa del pugno da lui inferto”), sia nel
quarto motivo del ricorso che si esamina, in tal modo peraltro palesando una
insanabile contraddizione con le affermazioni, contenute nel terzo motivo, che
parrebbero, invece, mettere in discussione la riconducibilità della frattura
all’episodio del 16/05/2009.
Infine, la circostanza che il Ciobanu non si sia fatto medicare nell’immediatezza
perché ci sarebbe stato solo un mero diverbio con il Postolache contrasta con
quanto affermato nell’atto di appello a proposito del pugno sferrato da
2

E, tuttavia, lungi dall’omettere di esaminare tale apporto ricostruttivo, lo ha

quest’ultimo e, in definitiva, rappresenta null’altro che un modo per sottrarsi alle
puntuali considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, quanto alla singolarità
di un pugno che lascia conseguenze significative sulla mano dell’aggressore e
non sul volto dell’aggredito.
3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l’assorbimento della
richiesta formulata ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso in Roma il 11/04/2016
Il Componente estensore

Il Presidente

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione

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