Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23046 del 11/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23046 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
DINU ION RAZVAN N. IL 21/12/1987
SAFTOIU IONUT GEORGIAN N. IL 12/07/1992
FLOREA FLORIN CATALIN N. IL 30/12/1985
RACOVEANU IONUT COSTANTIN N. IL 26/01/1987
avverso la sentenza n. 6195/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
18/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -4,9.41
che ha concluso per
Col”4RAA,viss.—

, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 11/04/2016

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 18/06/2015 il Tribunale di Brescia, “esclusa l’aggravante
contestata” ha assolto Dinu Ion Razvan, Saftoiu Ionut Georgian, Florea Florin
Catalin e Racoveanu Ionut Costantin “dal reato di furto commesso ai danni
dell’Italmark per particolare tenuità del fatto” e dagli altri reati loro contestati per
insussistenza del fatto.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso
per cassazione lamentando violazione dell’art. 131-bis, cod. pen., dal momento

aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. — circostanza
esplicitamente esclusa dal giudice di merito, in quanto nessuno dei beni sottratti
era munito di dispositivo antitaccheggio –

era stata contestata anche la

circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., che non
era stata esclusa in dispositivo e che, anzi, era stata ritenuta sussistente in
motivazione, laddove era precisato che il “coinvolgimento di tutti e quattro i
soggetti nel furto è ricavabile dalle modalità di realizzazione del fatto”.
In tale contesto, l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. era preclusa dal limite
edittale massimo di pena di sei anni previsto dall’art. 625, comma primo, cod.
pen.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Si deve, infatti, rilevare che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis
cod. pen. è applicabile solo in relazione ai reati per i quali è prevista la pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (comma primo), tenendo
conto delle circostanze ad effetto speciale e trascurando gli effetti del giudizio di
bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. (comma quarto).
E, nel caso di specie, posto che il giudice ha escluso in dispositivo “l’aggravante
contestata”, argomentando in relazione solo alla circostanza di cui all’art. 625,
comma primo, n. 2, cod. pen., deve concludersi nel senso che, conformemente
del resto al tenore della motivazione, egli abbia ritenuto sussistente l’altra
circostanza aggravante contestata, ossia quella di cui all’art. 625, comma primo,
n. 5, cod. pen.
Pertanto, poiché il furto monoaggravato comporta appunto una pena edittale
massima di sei anni di reclusione (art. 625, comma primo, cod. pen.), non vi era
spazio per l’applicabilità della indicata causa di non punibilità.
2.

Poiché l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata consegue

all’accoglimento di un ricorso immediato, gli atti devono essere trasmessi alla
Corte d’appello, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.
1

che il Tribunale aveva omesso di considerare che, oltre alla circostanza

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato in di furto aggravato in
danno del supermercato Italmark, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per il
giudizio di appello.
Così deciso in Roma il 11/04/2016
Il Presidente

Il Componente estensore

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