Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23045 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23045 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
EL ABI MOHAMED nato il 01/01/1948, avverso l’ordinanza del
19/10/2002 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Vito
D’Ambrosio che ha concluso per l’inammissibilità.
FATTO
1. Con ordinanza del 05/12/2011, la Corte di Appello di Bologna
dichiarava inammissibile l’appello avverso la sentenza con la quale, in
data 13/03/2008, il Tribunale di Ravenna aveva condannato EL ABI
Mohamed per i reati di cui agli artt. 648 e 61 n. 2 e 474 cod. pen.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti
motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

591 LETT.

C) E

581

COD. PROC. PEN.

per

avere la Corte territoriale ritenuto i motivi di appello generici ed
aspecifici, benché il giudizio di secondo grado si configuri anche come

Data Udienza: 07/05/2013

giudizio di solo merito. H ricorrente, inoltre, censura il provvedimento
della Corte di Appello nella parte in cui afferma che “sono da ritenere
aspecifici i motivi con i quali vengono riproposte le medesime questioni
già dedotte in primo grado», in quanto – a suo dire – l’appello sarebbe
ammissibile anche qualora non apporti elementi di novità rispetto al

Infine, si lamenta l’omessa motivazione della sentenza del
Tribunale di Ravenna in ordine alla grossolanità del falso, eccezione
sollevata dalla difesa già nel corso del giudizio di primo grado e
riproposta nei motivi di appello: secondo la tesi difensiva, la mancanza
di motivazione circa la qualifica del falso come grossolano non avrebbe
consentito di precisare il punto della motivazione che si intendeva
contestare, essendo appunto tale aspetto non trattato dal Tribunale.
2.2. OMESSA MOTIVAZIONE per non avere il Tribunale reso alcuna
motivazione relativamente all’affermazione della penale responsabilità
dell’odierno ricorrente per il reato di cui al capo sub B, con conseguente
nullità della sentenza di primo grado.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudizio di appello si configura come un’impugnazione
limitatamente devolutiva, che consente cioè al giudice di secondo grado
di conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi
proposti dall’appellante: è pacifico, infatti, che il giudizio di appello non
è un novum iudicium ma una revisio prioris istantiae.
E’ proprio in virtù dei suddetti principi che l’atto di appello, a
norma dell’art. 581 cod. proc. pen. deve enunciare: a) i capi o i punti
della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Orbene, presa visione dell’atto di appello proposto a suo tempo
dall’odierno ricorrente, questa Corte ritiene di condividere il giudizio di
inammissibilità espresso dalla Corte territoriale.

2

giudizio di prime cure.

Se, infatti, è possibile individuare sia il punto della sentenza di
primo grado censurato (riconoscimento della consapevolezza dell’illiceità
della provenienza dei prodotti con marchio contraffatto) sia la richiesta
(assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo), altrettanto non si può
affermare con riguardo ai motivi di impugnazione.
Corte territoriale che ha rilevato l’assoluta genericità dei motivi di
appello, apparendo, prima facie, del tutto privi di qualsiasi riferimento
fattuale al caso concreto, e, pertanto, privi di ogni specificità, in quanto
l’imputato non aveva criticato «il percorso argomentativo attraverso il
quale il primo giudice ha scelto la via interpretativa sfavorevole
all’appellante».
Infine, in merito al rilievo riguardante l’omessa motivazione nella
sentenza del Tribunale di Ravenna sulla grossolanità del falso, deve
rilevarsi che esso ha costituito motivo di appello, correttamente ritenuto
dalla Corte territoriale, al pari degli altri, generico.
La seconda doglianza, con la quale l’imputato ha dedotto, in
questa sede, una pretesa omessa motivazione della sentenza del
tribunale in ordine al capo sub b) della rubrica, rimane assorbita
nell’inammissibilità del ricorso: alla relativa declaratoria consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della omma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 07/05/2013

A tal proposito, corretta deve ritenersi il giudizio espresso dalla

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