Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23044 del 11/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23044 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO ANTONIO N. IL 28/09/1971
avverso la sentenza n. 1655/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
13/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/04/2016

Udito il Procuratore Generale in persona della dott. Paola Filippi
che ha concluso per l’inammissibilità.

Udito il difensore dell’imputato avv. Vincenzo Arrigo del foro di Roma

Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Bari con la decisione impugnata,resa il 13 – 25.6.2014, ha
riformato la sentenza di assoluzione piena emessa a carico del Napoletano dal
G.U.P. presso il Tribunale di Trani,ritenendolo colpevole del delitto di bancarotta
fraudolenta aggravata commesso in Trani e Barletta sino al 5.1.2000 in relazione
al fallimento dell’impresa individuale NAN di Napoletano Anna Maria.
Il G.U.P. presso il Tribunale di Trani,ad esito di giudizio abbreviato,aveva ritenuto
non fossero state acquisite in atti adeguate prove che l’imputato concorresse con
la sorella nella gestione economica dell’impresa individuale della germana, di cui
era dipendente addetto alla direzione dei lavori assunti.
La Corte barese,attinta dal gravame del P.M.,aveva invece ritenuta la penale
responsabilità del Napoletano in ordine al delitto di bancarotta,contestato sub
capo a) della rubrica, e condannato lo stesso alla pena di anni due e mesi
quattro di reclusione,mentre dichiarava l’intervenuta estinzione per prescrizione
del delitto finanziario contestato sub capo b).
Osservava la Corte come, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede
d’indagini, appariva che l’imputato gestisse non solo l’attività produttiva
dell’impresa, quale dipendente con funzioni di responsabile tecnico,ma purevg gestione patrimoniale quale socio occulto della sorella, apparente titolare
d’impresa individuale,da qui la penale responsabilità per la bancarotta contestata
– sottrazione dell’attivo di cassa -.
Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell’imputato
Napoletano articolando le seguenti puntuali censure:
1

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

concorreva vizio di motivazione poiché la condanna emessa dalla Corte
territoriale fondata su elementi probatori anodini ed inadeguati a fondatamente
ritenere accertato che l’imputato si fosse ingerito nella gestione economica
dell’impresa individuale della sorella,di cui era regolare dipendente;
nemmeno v’era prova che l’imputato avesse assunto veste di socio occulto

d’impresa concorrendo a determinare le strategie aziendali;
le prove raccolte lumeggiavano l’espletamento delle mansioni di dipendente
attribuite, mentre i rapporti bancari risultavano gestiti esclusivamente dalla
titolare dell’impresa, . solamente la gestione tecnica era delegata al
germano quale dipendente;
inoltre l’imputazione era afferente a sottrazione di somme di denaro dal conto
corrente dell’impresa, come visto pacificamente gestito esclusivamente dalla
titolare dell’impresa ossia la sorella dell’imputato,sicché non si poteva
configurare il concorso dell’extraneus, relativamente al quale necessitavano
elementi probatori diversi e di maggior spessore.
All’odierna udienza pubblica compariva il nuovo difensore dell’imputato,che pure
aveva depositata memoria,i1 quale instava per l’accoglimento del ricorso,mentre
il P.G. chiedeva la declaratoria di inammissibilità.

Ritenuto in diritto
Il ricorso ha fondamento giuridico e va accolto.
Con la memoria il Napoletano ha dedotto estinzione del delitto di bancarotta per
intervenuta prescrizione.
Tuttavia al riguardo deve osservare la Corte come la sentenza di prime cure nella
specie risulta pronunziata nel 2002, sicché trova al riguardo applicazione la
disciplina transitoria ex art 10 co 3 legge 251/05 di riforma dell’istituto della
prescrizione con l’applicazione della normativa antecedente, sicché il termine di
prescrizione massima verrà a maturare nel luglio 2022.

2

poiché difettava prova del versamento di quota sociale e l’assunzione del rischio

Effettivamente la motivazione esposta dalla Corte pugliese per ritenere la penale
responsabilità de Napoletano appare affetta dal vizio di manifesta illogicità.
Difatti,a tenore del capo d’imputazione, il Napoletano risulta chiamato a
rispondere del delitto di bancarotta in quanto gestore di fatto dell’impresa
individuale della sorella.
Tuttavia la Corte territoriale ha fondato la sua responsabilità penale

imprenditore individuale.
Tuttavia è tradizionale insegnamento di questa Corte – Cass. Sez 5 n° 2819 del
24.1.1979 rv 141512, Cass. Sez. 5 n° 3610 del 2.12.1972 rv 121088 – che il
socio occulto risponde del reato proprio di bancarotta solamente se anche la
società occulta dichiarata fallita.
Solamente in conseguenza del fallimento della società trova applicazione il
disposto ex art 222 rd 267/1942,ma nella specie non risulta dagli atti che sia
stato dichiarato il fallimento della società occulta costituita dai germani
Napoletano.
Ciò nonostante la Corte pugliese,a sostegno della sua conclusione di colpevolezza
richiama puntuale arresto di questa Corte in tema proprio di fallimento di società
di persone,nnentre nella specie è dato pacifico che sia stato dichiarato solamente
il fallimento dell’impresa individuale di Anna Maria Napoletano,della quale il
germano,odierno imputato, era un dipendente.
L’errato ragionamento dell’esistenza di società di fatto tra i germani risulta
ribadito dalla Corte barese per superare la censura mossa dall’imputato in
relazione alla bancarotta per distrazione delle somme presenti sul conto corrente
intestato,e fattualmente gestito,esclusivamente dalla titolare dell’impresa fallita.
In effetto invece il capo d’imputazione risulta prospettare il concorso
dell’extraneus con l’imprenditore individuale mera ” test di legno “, ben possibile
anche in forza del dichiarato fallimento del solo imprenditore individuale.

3

argomentando sulla sua posizione di socio occulto, in società con l’apparente

Tuttavia al riguardo appare far difetto nella sentenza impugnata ogni
motivazione, specie con relazione e all’elemento materiale circa la destinazione
dei somme prelevate pacificamente dal conto corrente dell’impresa individuale
gestito esclusivamente dalla sorella, ed a quello psicologico,risultando bensì di
tipo generico il dolo dell’extraneus ma comunque fondato sulla consapevolezza di

Soffrendo la motivazione della sentenza impugnata della su descritta discrasia
tra imputazione formulata,individuando il Napoletano quale extraneus che agisce
in concorso con l’imprenditore individuale,e l’argomentazione a sostegno della
condanna, basata sul disposto ex art 222 rd 267/1942 d’esistenza di società di
fatto non dichiarata fallita,la decisione impugnata va annullata e la questione
rimessa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari per nuovo esame.
Esame che non potrà prescindere dalla configurazione del delitto di bancarotta
imputata la Napoletano siccome cristallizzata in capo d’imputazione quale
extraneus, sicché l’analisi del concorrere della condotta e dell’elemento
psicologico dovrà essere ragguagliata a tale specifica situazione.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) con rinvio
ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2016.

frodare i creditori con le azioni distrattive poste in essere.

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