Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2304 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2304 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da FEDELE GIULIA, nata ad Alghero il 10/10/1968;
avverso la sentenza del 12 aprile 2011 della corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari,
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1.. Con la sentenza impugnata, emessa in data 27/4/2010, il Tribunale di
Alghero ha riconosciuto FEDELE GIULIA colpevole del reato di cui all’art. 44 della
legge 380/01 e all’art. 181 D.Lvo 42/04 (l’imputata è accusata di avere
realizzato in assenza di autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
ambientale l’ampliamento di un preesistente manufatto delle dimensioni di 4 x 5
metri, in Alghero località “Brionis Canal de Sirigo” il 14/1112006, e l’ha
condannata alla pena di un mese di arresto e C 15.000 di ammenda oltre alla

2. Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello il difensore di
FEDELE GIULIA il quale, nella sostanza, ha sostenuto che il manufatto di che
trattasi non rientra tra le opere non consentite e sanzionate dalle norme
rubricate, trattandosi di una tettoia aperta su quattro lati destinata al ricovero di
attrezzi di coltivazione del fondo, la quale, per le sue caratteristiche intrinseche
(modesta ampiezza e utilizzazione quasi esclusiva di legno), non integrava
alcuna violazione ambientale o paesaggistica.
La Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con sentenza del
12 aprile 2011, in parziale riforma delta sentenza impugnata, ha revocato la
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione
dell’opera abusiva. Ha confermato nel resto la pronuncia impugnata.
3. Avverso questa pronuncia l’imputata propone ricorso per cassazione
con un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
i. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, la ricorrente deduce che
la rimessione in pristino dello stato dei luoghi estingue il reato.
2. Il ricorso è inammissibile perché deduce una censura di fatto e
comunque manifestamente infondata.
L’art. 181, 1-quinquies, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede sì che la
rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,
da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità
amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato
di cui al comma 1 della stessa disposizione.
In proposito questa Corte (Cass., sez. III, 19/06/2012 – 31/08/2012, n.
33542) ha chiarito che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili
assoggettati a vincolo paesaggistico, spontaneamente eseguita dal trasgressore,
per la sua natura eccezionale, estingue solo il reato previsto dal comma primo e
non dal comma 1-bis, dell’art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; ma
occorre pur sempre che il ripristino dello stato dei luoghi sia avvenuto prima
della pronuncia di condanna.
/7207_/2 r.g.n

2

u.p. 6 dicembre 2012

demolizione dell’opera abusiva e alla riduzione in pristino dei luoghi.

Nella specie però non risulta – né è dedotto dalla ricorrente che ciò
emerga dalle risultanze processuali – che la rimessione in pristino sia avvenuta
prima che sia sta disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e comunque
prima che sia intervenuta la pronuncia di condanna, presupposti questi che
condizionano l’effetto estintivo del reato di cui al comma 1 dell’art. 181 cit..
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei
motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità
impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause
estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre – 21 dicembre 2000, n.32, De
Luca).
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di

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