Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23038 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23038 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Pietro Corrado, nato a Avola il 04/02/1969

avverso la sentenza del 29/06/2015 della Corte d’Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Stefania Steri, che ha concluso riportandosi al ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 04/05/2012, con la quale
Corrado Di Pietro era ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio
commesso in Avola nel 2002 in danno di Giampaolo Liggieri, la pena inflitta al Di

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Data Udienza: 16/03/2016

Pietro veniva rideterminata in anni due di reclusione a titolo di aumento per la
riconosciuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Catania del 03/03/2010.
La sentenza veniva pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della
precedente decisione della stessa Corte d’Appello del 26/02/2013, disposto con
sentenza di questa Corte Suprema del 13/05/2014 per contraddittorietà della
motivazione sul diniego della continuazione.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla

motivazione sui criteri adottati per giungere a tale decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La censura di carenza motivazionale sulla determinazione dell’aumento della
pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen. è manifestamente infondata rispetto ad una
motivazione della sentenza impugnata che, sia pure in termini non espliciti,
faceva dipendere chiaramente la quantificazione della pena irrogata dalla gravità
del fatto omicidiario contestato nel presente procedimento e di quelli di rapina ed
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti oggetto della sentenza sulla cui
pena l’aumento era applicato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16/03/2016

determinazione dell’aumento di pena per la continuazione; mancherebbe la

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