Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23038 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23038 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
BRUNO ANDREA nato il 06/09/1972, avverso la sentenza del
14/11/2012 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Delehaye che
ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 14/11/2012 la Corte di Appello di Palermo
confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo in data
08/07/2011, con la quale BRUNO Andrea era stato condannato per il
reato di truffa ex art. 640 cod. pen. per avere, con artifizi e raggiri
consistiti nell’offrire in vendita sul portale Ebay un notebook e nel
trattarne successivamente la vendita mediante contatti telefonici con
Sposito Pietro, indotto in errore il predetto, il quale versava la somma di
C 650,00 mediante ricarica di carta prepagata postale, senza ricevere in
cambio l’oggetto acquistato.

Data Udienza: 07/05/2013

2. Avverso la suddetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la
DELL’ART.

175

COD. PEN.

VIOLAZIONE

per non avere la Corte di Appello, a fronte di

specifica richiesta, concesso il beneficio della non menzione della
condanna nel casellario giudiziale. La difesa sostiene la ricorrenza di

quanto affermato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, una
sola precedente condanna non osta alla concessione del beneficio di cui
all’art. 175 cod. pen., aggiungendo altresì che il rigetto della richiesta
non era stato motivato.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di
seguito enunciate.
Ai sensi dell’art. 175 cod. pen., il beneficio può essere concesso
purché: a) si tratti della prima condanna; b) la pena detentiva inflitta
non sia superiore a due anni, o quella pecuniaria non sia superiore ad
516 (cioè al massimo di pena detentiva conteggiata ex art. 135 cod.
pen.), oppure le pene detentiva e pecuniaria inflitte congiuntamente non
siano la prima superiore a due anni e la seconda, conteggiata a norma
dell’art. 135 cod. pen. e sommata a quella detentiva, non privi il
condannato della libertà personale per più di trenta mesi.
Ciò detto, le ipotesi che possono prospettarsi in concreto sono due:
1. l’imputato chiede che il beneficio della non menzione gli venga
nuovamente concesso in relazione ad un reato commesso in epoca
anteriore alla condanna o alle condanne per le quali fu già concesso il
beneficio;
2. l’imputato, che ha già beneficiato della non menzione oppure che
non ne abbia beneficiato (perché non richiesta o non ottenuta) in
relazione ad una precedente condanna, chiede l’applicazione dell’istituto
in parola per un reato commesso successivamente alla prima condanna.
Nel primo caso, a seguito delle sentenze n. 225 del 1975 e n. 155
del 1984 della Corte costituzionale, che hanno rispettivamente
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 cod. pen. nella
formulazione anteriore alla L. 689/91 e in quella attuale effettivamente

2

tutti i presupposti richiesti dalla legge, precisando che, contrariamente a

riproduttiva della previgente disposizione (nella parte in cui esclude
possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne, nel certificato
del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati nel caso di
condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con
quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio),

purché ovviamente si rimanga nei limiti temporali richiesti dallo stesso
art. 175 cod. pen. (in questo senso Cass. 2546/1985, rv. 168351; Cass.
1573/1977, rv. 135169).
Invece, nel secondo caso, quando cioè “sussista un precedente
penale, di qualsiasi natura e vengono poi commessi ulteriori reati,
successivamente alla prima condanna, il beneficio stesso non può mai
essere concesso”

(così Cass. 2546/1985, cit.): pertanto, stante

l’insuperabile dato letterale dell’art. 175 cod. pen. che limita
l’applicazione del beneficio in questione alla sola prima condanna, la non
menzione non può essere mai disposta in favore di chi abbia subito in
precedenza una o più condanne.
Ora, è evidente che il caso dell’odierno ricorrente rientri nella
seconda delle ipotesi sopra riferite, in quanto risulta aver già riportato
una precedente condanna per una truffa commessa antecedentemente
al reato per cui si procede. Pertanto, è fuorviante la citazione, da parte
della difesa, della già ricordata pronuncia della Consulta ed è
giuridicamente errata l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui
«l’aver riportato una precedente condanna non costituisce motivo
ostativo alla concessione del beneficio».
Quanto alla lamentata mancanza di motivazione, è sufficiente
rammentare che «non sussiste l’obbligo di motivare il diniego, quando
gli stessi (i benefici, n.d.r.) non risultino concedibili per difetto dei
presupposti di legge» (Cass. 20383/2009, rv. 243841).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto
infondata l’istanza di concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod.
pen. proprio in ragione del precedente penale a carico dell’imputato,
sicché il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente
infondato: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.

3

può concedersi la non menzione della condanna nel casellario giudiziale

616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.

Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so ma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 07/05/2013

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