Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23036 del 12/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23036 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA ANDREA N. IL 17/03/1982
avverso l’ordinanza n. 1101/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
23/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

D

IN EPOSITATA
CANCELLERIA
-3

GIU 2014

Il Funzionario Giu

Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 luglio 2012 il G.i.p. del Tribunale di Roma, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Messina
Andrea, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati
giudicati con le sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo emesso dal
Pubblico Ministero il 12 ottobre 2010, avuto riguardo alla mancanza di prova

della preordinazione dei reati secondo un unitario disegno criminoso.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
due motivi, denunciando:
– con il primo, illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza del
requisito della prossimità temporale fra i singoli episodi criminosi, da valutarsi
facendo riferimento al lasso di tempo intercorrente tra le date di commissione
degli stessi all’interno di ciascun gruppo di sentenze;
– con il secondo, erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cod. pen., per non
avere il Giudice dell’esecuzione proceduto a una chiara e adeguata
interpretazione degli elementi a sua disposizione, alla luce dei principi affermati
da questa Corte.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La nozione di continuazione, delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen.,
richiede che i fatti siano riferibili a un “medesimo”, dunque originario, disegno
criminoso.
Detta unicità di disegno, necessaria per il riconoscimento della continuazione
in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale
tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita
che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre, invece,
che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una
pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine
progettati e organizzati, purché siano almeno in linea generale previsti in
2

convincente circa il dedotto stato di tossicodipendenza e di elementi probativi

IIV_

funzione di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo al
conseguimento di un unico fine, prefissato e sufficientemente specifico.
1.2. Nella specie, il Giudice dell’esecuzione, che ha preso in considerazione i
reati, cui il ricorrente ha riferito la sua richiesta di unificazione, e i dati di fatto
tratti dalle sentenze in atti, ha logicamente e ragionevolmente valorizzato il lasso
di tempo interessato dalle sentenze di condanna, relative a delitti commessi tra il
2001 e il 2007, la molteplicità e la natura di detti delitti, e l’assenza di elementi
dimostrativi della programmazione dei singoli reati, anche nei loro elementi

una scelta di vita delinquenziale e commessi sulla base di autonome
determinazioni occasionate da scelte delinquenziali.
1.3. Le linee argomentative dell’ordinanza, congrue sul piano logico e
corrette in diritto, resistono alle censure del tutto infondate o generiche
formulate dal ricorrente.
Il dato temporale, la cui illogica valutazione è oggetto del primo motivo, è
infatti, solo uno degli elementi valutati dal Tribunale. Peraltro, anche la
valutazione di tale elemento appare corretta pur se rapportata ai tre “distinti
periodi annuali” (2001, 2003, 2006) indicati dal ricorrente, rimanendo comunque
significativamente rilevante il lasso di tempo trascorso tra la consumazione di un
reato rispetto all’altro.
Le deduzioni svolte con il secondo motivo si risolvono nella generica
prospettazione di considerazioni attinenti al fondamento dell’istituto della
continuazione e nella contestazione, del pari generica, dell’omesso rilievo della
sussistenza della preordinazione di fondo che cementa i singoli reati, ricollegata
a elementi già presi in debita considerazione nell’ordinanza e la cui riproposta
rilettura è invasiva di valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

essenziali, sin dalla commissione del primo di essi, ritenendo gli stessi frutto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA