Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23036 del 01/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23036 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERONI FRANCESCO LUIGI N. IL 20/05/1986
avverso la sentenza n. 1556/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, ‘Avv
Udit i difensor Avv. 2..7

Data Udienza: 01/02/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna di primo
grado nei confronti dell’imputato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 624, 625 nr 4 e
7, compiuti nel febbraio 2014.
Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando con un unico motivo la violazione
di legge con riguardo all’aggravante ex art 625 nr 7 cp, poiché il furto si sarebbe verificato in un
supermercato dotato delle più moderne misure di sicurezza (videosorveglianza e vigilanza
permanente), che esclude la configurabilità dell’aggravante; dalla sentenza di primo grado,

bloccandolo subito dopo il passaggio delle casse. In subordine il ricorrente ha contestato il
trattamento sanzionatorio, ritenendolo non adeguatamente motivato.
All’odierna udienza il PG dr. Birritteri ha concluso per l’inammissibilità ed il difensore Avv.
Francioso ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve osservarsi che la decisione impugnata ha citato correttamente la giurisprudenza di questa
Corte circa il ricorrere dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede di merce esposta sugli
scaffali di un supermercato, ma la sua applicazione al caso concreto non è giustificata da
adeguata motivazione. Occorre ribadire che secondo Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014
Ud. (dep. 13/02/2015 ) Rv. 262663 “Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n.
7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce
sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle
merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di
carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione
dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e
diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.
Invero, la motivazione dei Giudici di secondo grado, nel giustificare la configurabilità
dell’aggravante nel caso concreto, ha fatto riferimento a fatti notori inerenti le modalità di
controllo esercitate dai sorveglianti all’interno dei supermercati, che sarebbero impossibilitati a
seguire contemporaneamente e costantemente diverse centinaia di clienti allo scopo di cogliere
eventuali comportamenti indizianti della volontà di sottrarre le merci esposte.
Nessun riferimento specifico alla fattispecie in esame è stato, così, rappresentato mentre il

ricorso ha segnalato un positivo dato processuale di segno contrario rispetto
all’argomentazione delle ragioni decisorie, in base al quale la guardia giurata aveva dichiarato
di non aver mai tolto gli occhi di dosso dall’imputato, oggetto di sua speciale attenzione a
causa dell’abbigliamento trasan ato. Il ricorrente ha citato anche la sentenza di primo grado,

Lly

inoltre, sarebbe stato chiaro che una guardia giurata aveva seguito costantemente l’imputato,

dalla quale si ricava che

l’intera condotta posta in essere dall’imputato è stata

continuativamente seguita dalle guardie giurate ed ha osservato che la predetta situazione
fattuale avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggravante, proprio alla luce della
giurisprudenza richiamata anche dalla decisione per cui è ricorso.
Per i motivi già espressi la spiegazione della sentenza sul punto risulta avulsa dal contesto
processuale di riferimento, carente rispetto alle specifiche lagnanze della difesa e deve,

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo riguardante il trattamento
sanzionatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante ex art 625 nr 7 cp, con rinvio per
nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’ Appello di Bologna.

Deciso il 1.2.2016

pertanto, essere annullata.

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