Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23035 del 01/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23035 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANGIA LUIGI N. IL 26/10/1978
avverso la sentenza n. 4491/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per a parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/02/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza di
primo grado di condanna del ricorrente alla pena di giustizia, per il reato di minaccia
aggravata, compiuto nel Dicembre 2009.
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando con unico motivo la
violazione di legge in relazione agli artt 179 e 180 cpp, poiché la Corte aveva disatteso
l’istanza di rinvio del difensore motivata dall’adesione all’astensione dalle udienze. La

rilevante ai fini del rinvio, per l’inapplicabilità dell’art 486 co 5 cpp agli incombenti in
forma camerale con partecipazione eventuale delle parti. In contrario il ricorso cita
giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto l’adesione all’astensione di categoria non
un impedimento ma vero e proprio esercizio di diritto costituzionalmente garantito al
professionista.
All’odierna udienza il difensore Avv. Foti ha insistito per l’accoglimento del ricorso; il PG
dr Birritteri ha concluso per annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.La sentenza impugnata ha ignorato il consolidato orientamento espresso da questa
Corte, anche nella sua composizione più autorevole, sulla natura giuridica
dell’astensione dei difensori dalle udienze che, realizzata nei modi previsti dalla legge
e dal codice di autoregolamentazione, è ritenuta ormai costantemente come
espressione di un diritto di libertà di rilievo costituzionale e non un legittimo
impedimento ed impone il rinvio dell’udienza anche in forma camerale, come meglio
precisato dalla decisioni seguenti. In tal senso : Sez. 6, Sentenza n.

1826 del

24/10/2013 Ud. (dep. 17/01/2014 ) Rv. 258334 “L’astensione del difensore dalle
udienze non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, in quanto
costituisce espressione di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in
ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle
fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali. (Fattispecie in cui la
Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva
accolto la richiesta di rinvio dell’udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di
abbreviato per adesione del difensore all’astensione dalle udienze). La medesima
pronuncia ha chiarito le conseguenze sul piano processuale del mancato rinvio
dell’udienza, Sez. 6, Sentenza n. 1826 del 24/10/2013 Ud. (dep. 17/01/2014 ) Rv.

decisione ha ritenuto che la partecipazione all’astensione non fosse impedimento

258336 “Il mancato rinvio dell’udienza camerale richiesto dal difensore nel corretto
esercizio del diritto di astensione dalle udienze determina la nullità della sentenza
pronunciata in sua assenza, per mancata assistenza dell’imputato, la quale va
considerata a regime intermedio, in ragione della non obbligatorietà dell’assistenza del
difensore (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice
di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell’udienza camerale nel giudizio
di appello a seguito di abbreviato, motivata dall’adesione del difensore all’astensione

1.1 Sul tema questa Corte è più recentemente ritornata, anche nella sua composizione
più autorevole, confermando i suddetti principi. Infatti, Sez. 6, Sentenza n. 18753 del
16/04/2014 Ud. (dep. 06/05/2014 ) Rv. 259199 “L’astensione del difensore dalle
udienze non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, giacché
costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il quale, se posto in essere
nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione,
impone il rinvio anche dell’udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in
maniera univoca la volontà di partecipare ad essa. (Fattispecie in cui la Corte di
cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la
richiesta di rinvio dell’udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato,
benché il difensore avesse manifestato la volontà di partecipare ad essa). Sez. U,
Sentenza n. 40187 del 27/03/2014 Ud. (dep. 29/09/2014 ) Rv. 259927 “In tema di
adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della
categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti
e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è
stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996
della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive
modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita
la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di
accertare se l’adesione all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate
dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta
interpretazione.”
1.2 Riguardo alle sanzioni processuali derivanti dal mancato accoglimento dell’istanza
difensiva di rinvio dell’udienza per partecipare all’astensione,la decisione delle Sezioni
Unite dell’Ottobre 2014 ha esaminato un caso relativo ad udienza camerale,
distinguendo tra partecipazione necessaria del difensore o meno. Sez. U, Sentenza n.
2

dalle udienze).

15232 del 30/10/2014 Cc. (dep. 14/04/2015 ) Rv. 263021 :

“In tema di

dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla
partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi
della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione
dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal
difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente
codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza

natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del
difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.
Alla luce dei principi che precedono, che vanno confermati, la sentenza impugnata
deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Torino.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Torino.

Deciso il 1.2.2016

dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha

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