Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23028 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23028 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 10/05/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con decreto in data 15 luglio 2015 la Corte di Appello di Roma in parziale accoglimento
dell’appello proposto nell’interesse di Falaschi Dino avverso il provvedimento applicativo la
misura di prevenzione personale e patrimoniale della confisca adottato dal Tribunale di Roma il
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6 ottobre 2014, revocava la confisca dei beni patrimoniali risultati acquisiti al patrimonio del
proposto e dei familiari anteriormente il 2008 e confermava nel resto l’impugnato
provvedimento.
1.2 Riteneva la Corte di appello che corretto fosse il giudizio espresso dal primo giudice circa la
sussistenza dei requisiti legittimanti la sussistenza dei presupposto per l’applicazione della
sorveglianza speciale e della confisca nei confronti del Falaschi, essendo questi soggetto
socialmente pericoloso in quanto abitualmente dedito alla consumazione di reati come

titolare, anche per interposta persona, di beni dal valore sproporzionato rispetto ai redditi
dichiarati e dei quali non aveva dimostrato la legittima provenienza. In particolare, la Corte
desumeva tale giudizio oltre che dai precedenti a carico del proposto valorizzando il contenuto
del procedimento c.d. crash nel corso del quale venivano contestate al Falaschi numerosissime
ipotesi di truffa in danno delle assicurazioni.
1.3 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
deducendo con distinti motivi:
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla misura personale posto che la
pericolosità era stata desunta solamente da un procedimento in corso di indagini preliminari ed
in assenza di precedenti condanne definitive; doveva pertanto ritenersi che il giudizio di
pericolosità non fosse fondato su elementi certi sicchè il decreto era in sostanza stato basato
sulle risultanze dell’informativa di reato;
– violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione all’art. 24 D.Ivo 159/2011 sotto il profilo della
assenza del presupposto della correlazione temporale tra acquisizioni soggette a confisca e
presunta attività illecita posto che la società Euromotors risultava creata a partire dal 2005 e
quindi in tempo molto antecedente a quello sospetto; aggiungeva poi trattarsi di impresa ad
esclusiva connotazione familiare dalla quale erano stati ricavati i redditi per le modeste
acquisizioni patrimoniali della famiglia Falaschi. Il giudice di appello aveva omesso di valutare
la compatibilità tra le quote della società e le disponibilità del Falaschi Dino ed analogamente
aveva operato quanto all’acquisizione dell’abitazione di Nettuno via Don Minzoni per la quale
era mancato un adeguato giudizio di proporzionalità.
1.4 Con parere ritualmente depositato in atti ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore
Generale chiedeva l’annullamento con rinvio limitatamente ai beni acquisiti anteriormente il
2005 e costituiti dalle quote ed altro patrimonio riconducibile ad Euromotors oltre che
dell’immobile di Nettuno via Don Minzoni in capo a Falaschi Roberta e dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso nel resto.
1.5 Con memoria depositata in data 21 aprile 2016 il difensore insisteva nella richiesta di
annullamento sia con riguardo alla misura personale per la quale sottolineava il difetto di fatti
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dimostrato dalle condotte dallo stesso poste in essere nell’arco temporale 2008-2012, nonché

certi dai quali desumere la pericolosità sociale che con riferimento alla confisca in relazione alla
quale sottolineava la contraddittorietà tra parametro temporale utilizzato dal giudice di appello
e disposizioni ablatorie adottate anche nei confronti di beni, come la società Euromotors,
attivati anteriormente il 2008 ed il cui valore delle quote (10.000 C) doveva ritenersi ben
compatibile con i redditi leciti ed i guadagni dell’attività del proposto. Né aggiungeva la
confisca di prevenzione poteva svolgere la funzione di misura di sicurezza patrimoniale per
affermare che poiché la Euromotors era stato lo schermo attraverso il quale Falaschi portava a
termine le attività truffaldine la stessa poteva essere oggetto di ablazione. Analogamente

strettamente familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

2.1 Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per
violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs.
159/2011) che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell’art. 4 legge 27 dicembre
1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne
consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in
sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione
dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma
del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente
apparente. Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la
deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in
considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato (Sez.U. n.33451 del 29/5/2014, Rv 260246).
Orbene nessuno dei vizi suddetti appare sussistere nel provvedimento impugnato.

2.2 Ed infatti nel caso in esame, i giudici di merito, con valutazione in fatto e conforme, non
censurabile in questa sede, hanno ritenuto il Falaschi soggetto abitualmente dedito alla
consumazione di condotte delittuose sulla base dei precedenti a carico dello stesso e,
soprattutto del procedimento pendente nei suoi riguardi; orbene quanto alle doglianze
proposte al riguardo si osserva che secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 2,
Sentenza n. 26774 del 30/04/2013,Rv. 256819) nel procedimento di prevenzione il giudice può
utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova
ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per
cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto. Pertanto la
valutazione compiuta dai giudici di merito circa la particolare valenza in questo procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale circa le condotte poste
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insisteva quanto all’immobile di Nettuno la cui acquisizione era avvenuta in una logica

in essere da Falaschi Dino pare effettuata proprio nell’ambito dell’autonomo potere valutativo
che compete al giudice della prevenzione. E poiché dall’esame compiuto dal giudice di appello
è emerso che il Falaschi attraverso Euromotors ha portato a termine plurime condotte illecite al
punto da farlo ritenere soggetto socialmente pericoloso corretta appare la statuizione di
confisca adottata pur adottata con riferimento ad una società costituita antecedentemente il
2008 ma in prossimità temporale di tale anno e poi utilizzata per la attività illecita.
2.3 A fronte di tale compiuto giudizio, il ricorso si profila reiterativo ed aspecifico e comunque

sezione misure di prevenzione della Corte di appello inesistente o meramente apparente,
ovvero emessa in violazione di legge, unici profili denunciabili con il ricorso per cassazione in
tema di misure di prevenzione. E difatti la rilevata assenza di correlazione tra il parametro
temporale e la disposizione di confisca della Euromotors non costituisce vizio comunque
denunciabile in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimento che disponga la confisca
di prevenzione posto che trattasi al più di motivazione contraddittoria ma non inesistente
ovvero apparente; vizio peraltro superato con riguardo agli altri elementi sottolineati dalla
Corte di merito quanto allo sfruttamento di detta società per il compimento di attività illecite.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, 10 maggio 2016

I CONSIGLIERE EST.
tt . Ignazio Pard
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Gentile

del tutto inidoneo a rappresentare elementi tali da potere fare ritenere la motivazione della

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