Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23027 del 27/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23027 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Stanziano Giuseppina,

nata

a Napoli il 28.9.1964, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Campobasso, in data 17 maggio
2012, di parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Isernia, in data 28 giugno 2010; Visti
gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese; Udito il
pubblico ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Enrico DelJbye, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in

Data Udienza: 27/03/2013

data 17 maggio 2012, parzialmente riformando, in
accoglimento dell’appello del Procuratore Generale,
la condanna ad anni tre e mesi tre di reclusione
pronunciata il 28 giugno 2010 dal Tribunale di

dichiarata colpevole dei delitti di ricettazione,
truffa e falso, condanna, altresì, la predetta alla
pena accessoria della interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque.
Propone

ricorso

per

cassazione

l’imputata

personalmente, deducendo erronea applicazione della
legge in relazione alla mancata applicazione della
prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e
deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso di specie, non si applica il principio di
diritto secondo il quale anche la sola impugnazione
della quantificazione della pena impedisce che il
capo della sentenza relativo alla responsabilità
acquisti autorità di cosa giudicata, con la
conseguente possilnlità di applicazione di cause
estintive del reato (v. Sez. U, n. l del
19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Nel presente
processo, infatti, il capo relativo alla

2

Isernia nei confronti di Stanziano Giuseppina,

responsabilità

dell’imputata

aveva

acquistato

autorità di cosa giudicata già nel giudizio di
appello, non solo perché nessun motivo di gravame
era stato proposto dall’imputata medesima, ma anche

all’applicazione della pena accessoria, in
considerazione del suo carattere di automatismo,
non incide sul passaggio in giudicato della
sentenza nei capi autonomi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla

cassa delle

ammende.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2013.

=214re
1

DEPOSITAMINCANCELLERIAPre

dente

perché, comunque, la questione relativa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA