Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23026 del 15/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 5 Num. 23026 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

Data Udienza: 15/05/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
IAMONTE ANTONINO N. IL 29/04/1951
IAMONTE CARMELO N. IL 17/07/1965
TOMASELLO DOMENICO N. IL 16/01/1959
BORRUTO SERGIO N. IL 14/07/1973
avverso la sentenza n. 23604/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 05/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
la-à/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 – “?..2, o
Qk

e ko cirote&etA :

Uditi difensor Avv.; f

j

, p

Ji…tj AAP gj

LU oQ

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 5-3-2013 questa corte, a seguito dei ricorsi proposti da PG presso Corte
di Appello di Reggio Calabria e Iamonte Antonino + 11 (n. 23604/12 RG), in parziale
accoglimento del ricorso del PG e di quelli di alcuni imputati, disponeva annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
Nel dispositivo letto in udienza, e in quello in calce alla sentenza depositata, risulta indicata

altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
L’errore materiale va pertanto corretto nel senso che le parole ‘alla Corte di Appello di
Messina’, vanno sostituite con le parole ‘ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio
Calabria’.
P. Q. M.

Dispone correggersi l’errore materiale di cui al dispositivo letto in udienza della sentenza di
questa Corte (sez. V) 5-3-2013, nel procedimento avente numero 23604/12 RG, e di
conseguenza anche del dispositivo contenuto nella sentenza depositata, nel senso che ove si è
scritto ‘alla Corte di Appello di Messina’, si scriva e si legga ‘ad altra sezione della Corte di
Appello di Reggio Calabria’.
Roma, 15.5.2013

Il consigliere estensore i
()

Il Presidente

19~3 Q

I)eposata in Cancelleria
Roma, lì
élA6. 2013

quale giudice del rinvio, per mero errore materiale, la Corte di Appello di Messina, in luogo di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA