Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23022 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23022 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 10/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 11 dicembre 2014 la Corte di Appello di Catania, in riforma della
pronuncia del Tribunale di Caltagirone del 27-9-2010 appellata dalla parte civile Aleo Francesco
e Figli s.p.a. nei confronti di Brienza Giovanni, riteneva sussistere, nei confronti del predetto
imputato, elementi per ritenerlo colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata e lo
condannava al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

1.2 Riteneva la Corte catanese che il Brienza, quale responsabile di un Supermercato sito in
Caltagirone di proprietà della parte civile, si era appropriato di somme in contanti provenienti
dagli incassi delle quali aveva il possesso nella sua spiegata qualità.
1.3

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia

dell’imputato lamentando con differenti motivi:
– carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. poiché la sentenza di secondo grado
era ricorsa a mere formule di stile e non aveva assolto all’obbligo di motivazione rafforzata in

esposte dalla sentenza di appello aveva valore decisivo e comunque non era idonea ad elidere
la tesi alternativa che l’impossessamento poteva essere stato portato a termine dai dipendenti
dell’azienda incaricata del trasporto dei contanti;
– travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del luogotenente Scelba che aveva
svolto le indagini e degli atti della parallela causa civile di licenziamento;
– inosservanza di norme stabilite a pena di nullità poiché la lettura del materiale probatorio
compiuta dalla Corte era stata effettuata soltanto in via alternativa e non maggiormente
persuasiva;

inosservanza di norme giuridiche ed in specie dell’art. 6 convenzione europea nella

interpretazione della Corte di Giustizia nella parte in cui impone la rinnovazione istruttoria in
caso di riforma in appello di decisione assolutoria.
All’udienza del 10 maggio 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il quarto motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con valore assorbente
delle altre doglianze proposte con analogo riferimento al contenuto della motivazione.
2.1 E difatti con tale doglianza si lamenta la violazione della regola dettata dall’art. 6 della
Convenzione europea così come interpretata dalla Corte di giustizia nelle note pronunce Dan
contro Moldavia ed Hanu contro Romania, e secondo cui il giudice di appello che riformi la
pronuncia assolutoria di primo grado deve procedere alla rinnovazione della prova orale sulla
quale basa l’affermazione di colpevolezza; in particolare la Corte EDU, e successivi arresti di
questa Corte, hanno ricollegato tale regola al principio di immediatezza tra giudice della
condanna penale e prova che deve informare il giudizio penale, e cioè alla necessità che
l’affermazione di colpevolezza sia pronunciata da soggetto che abbia avuto diretto rapporto con
la dichiarazione orale sulla base della quale affermare la colpevolezza di taluno. Con un
recentissimo intervento le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 28 aprile 2016 (imp.
Dasgupta, NRG.19814) hanno ritenuto che l’obbligo di rinnovazione della prova da parte del
giudice di appello si applica anche al caso in cui appellante avverso la sentenza assolutoria di
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presenza di decisione difforme; al proposito denunciava che nessuna delle circostanze di fatto

primo grado sia la sola parte civile ed il giudizio verta quindi solo sull’aspetto della
responsabilità civile.
L’applicazione del suddetto principio così come ricostruito dalle Sezioni Unite comporta
l’annullamento della pronuncia della Corte catanese poiché emerge che la stessa ha posto a
fondamento dell’affermazione di responsabilità le risultanze delle deposizioni testimoniali
assunte nell’istruzione di primo grado, ed in particolare il contenuto delle dichiarazioni del
verbalizzante Scelba, da ritenersi decisive in relazione alla ricostruzione dei fatti, senza

suddetto principio.
In conseguenza, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello.
Roma, 10 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Gentile

i

preventiva audizione dello stesso. Sarà pertanto compito del giudice di rinvio adeguarsi al

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