Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23021 del 10/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23021 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 10/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 14 novembre 2014 la Corte di Appello di Milano, in riforma della
pronuncia del Tribunale di Voghera del 28-11-2011, assolveva Opizzi Gianpaolo e Vercesi Alfio
dal reato di danneggiamento aggravato agli stessi ascritto.

L2 Riteneva la Corte milanese che l’Opizzi, quale responsabile del servizio tecnico del comune
di Stradella, ed il Vercesi, quale titolare della ditta che aveva eseguito i lavori di ripulitura di un
1

fosso scolatore a margine della proprietà Abelli, avevano agito per ragioni di decoro e sicurezza
idraulica disponendo l’estirpazione completa delle piante cresciute all’interno e sul ciglio del
fosso; inoltre, non vi era prova dell’elemento oggettivo del reato poiché si trattava di piante
collocate in zona vietata e comunque abbandonate.

1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia delle parti
civili lamentando con differenti motivi:
– errata applicazione della legge penale ed in particolare della scriminante dell’adempimento di

– sussistenza del reato di danneggiamento in considerazione dell’avvenuta estirpazione di
piante aventi valore economico;
– errata applicazione della formula della insussistenza del fatto.
Con successiva dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti le stesse parti civili rinunciavano
all’impugnazione.
All’udienza del 10 maggio 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
In considerazione dell’avvenuta trasmissione di dichiarazione di rinuncia l’impugnazione deve
ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett.d cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa, si determina equitativamente in € 1.500,00
ciascuno avuto riguardo alla data di trasmissione della rinuncia pervenuta solo il giorno
precedente l’udienza di trattazione dinanzi questa Corte.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende ciascuno.
Roma, 10 maggio 2016

un dovere poichè i lavori erano stati eseguiti su area privata con accesso abusivo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA