Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2302 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2302 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Mastrangelo Luigi nato a Piedimonte Matese (CE) il
3/09/55,
avverso la sentenza del 21 dicembre 2011 del tribunale di Pisa,
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Mastrangelo Luigi, nato a Piedimonte Matese (CE) il 3/09/55, era

imputato : a) della contravvenzione di cui all’art. 36 bis, comma 1, del d.lgs. n.
626 del 1994 perché, nella qualità di responsabile di cantiere, ometteva di
adottare misure di tipo collettivo per proteggere, contro la caduta dall’alto, i
lavoratori intenti a lavorare sopra il solaio del piano primo del costruendo
edificio; b) della contravvenzione di cui all’art. 12 del DPR, 164/56 perché nella
contravvenzione di cui all’art. 36-ter comma I del D.Lgs. 626/94 perché
ometteva di provvedere affinché le scale metalliche portatili fossero ancorate a
strutture fisse e sporgessero idoneamente rispetto al solaio di accesso; d) della
contravvenzione di cui all’art. 68 del DPR 547/55 perché ometteva di dotare la
macchina piegaferri utilizzata in cantiere di idoneo riparo a segregazione degli
organi lavoratori; e) della contravvenzione di cui all’art. 282 del DPR 547/55
perché ometteva di provvedere affinché i cavi elettrici utilizzati per
l’alimentazione delle attrezzature di lavoro non fossero sottoposti a rischi di
danneggiamenti meccanici; f) della contravvenzione di cui all’art. 69 del DPR
164/56 perché ometteva di dotare le scale in muratura di parapetto
provvisionale fino alla posa in opera delle ringhierete definitive; g) della
contravvenzione di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs 494/96 perché ometteva di
rispettare le indicazioni e le misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e
coordinamento relativamente alle precauzioni da adottarsi per eliminare i rischi
di caduta dall’alto; h) della contravvenzione di cui all’art. 4 comma 5 lett. T) del
D.Lgs. 626/94 perché ometteva di richiedere da parte dei lavoratori l’impiego dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione (in Vicopisano (PI) il
20/02/2007).
2.

Con decreto del 12 luglio 2011 il GIP – a seguito di opposizione a

decreto penale di condanna – disponeva la citazione a giudizio di Luigi,
Mastrangelo, imputato dei reati descritti in epigrafe.
All’udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di
citazione a giudizio, si dava atto della presenza dell’imputato. Si procedeva, poi,
all’istruttoria dibattimentale mediante l’esame dell’imputato e dei testimoni
indicati ex art. 507 CPP; non veniva ammessa la lista testi del PM in quanto
presentata tardivamente, né venivano ammessi i testi indicati dalla difesa ex art.
468 comma 4 cpp in quanto espressamente subordinati all’ammissione dei testi
indicati dal PM. Indi, il PM delegato e il difensore di fiducia concludevano come
da verbale.

16749_12 r.g.n

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u.p. 6 dicembre 2012

qualità suddetta, ometteva di proteggere gli scavi presenti nel cantiere; c) della

All’esito, il Tribunale di Pisa con sentenza del 21 dicembre 2011
dichiarava Luigi Mastrangelo colpevole dei reati ascritti e, concesse le circostanze

attenuanti ex art. 62 bis c.p., lo condannava alla pena di C 2.000 di ammenda
per ciascuna delle violazioni di cui ai punti I), 2), 3) e 7); di C 1.000 di ammenda
per ciascuna delle violazioni di cui ai punti 4) e 8); di C 300 di ammenda per la
violazione del punto 6); di C 500 di ammenda per la violazione del punto 5);
oltre al pagamento delle spese processuali; concedeva i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

con due motivi.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente censura la
quantificazione della pena irrogatagli, perché superiore al limite massimo di
legge, e deduce la inopportunità della concessione della sospensione condizionale
della pena perché in concreto pregiudizievole
2. Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo profilo deve ribadirsi quanto già ritenuto da questa
Corte (Cass. , Sez. III, 12 marzo 1998 – 14 maggio 1998, n. 5590) che ha
affermato che il limite massimo del cumulo materiale di cui all’art. 78 cod. pen.,
che per la pena dall’ammenda è attualmente di euro 10.000 (ex art. 26 c.p.
come modificato dall’art. 3, comma 61, I. 15 luglio 2009, n. 94), è inapplicabile
alle sanzioni previste dalle leggi speciali (conf. Cass. n. 11751 del 1986, n. 9775
del 1995). In questa parte la censura è inammissibile per manifesta
infondatezza.
Generica

e quindi inammissibile – è poi la censura riferita alla

concessione del benefico della sospensione condizionale della pena ritenuta
“inopportuna”.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei
motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità
dell’impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di
impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause
estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre – 21 dicembre 2000, n.32, De
Luca).
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
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3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cessazione

delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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