Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23016 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23016 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIFANO MARIO N. IL 15/02/1969
avverso la sentenza n. 2009/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. edito 40(14
che ha concluso per i AdjA4,114 1~10 €.014
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 05/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 14 maggio 2012, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina del 20 luglio 2010 che
aveva condannato Bifano Mario per il reato di lesioni personali in danno di
Giudice Carmine.
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge e una motivazione mancante, con particolare
riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Come ricavabile dalla stessa sentenza impugnata (v. pagine 2 e 3 della
motivazione) l’imputato, con i motivi di appello, aveva richiesto sia la
concessione delle attenuanti generiche, non concesse in prime cure, che del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Di converso, la Corte di Appello ha erroneamente affermato che le
attenuanti generiche erano state concesse (v. pagina 4 della motivazione) e nulla
ha detto in merito alla concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
3. S’impone, di conseguenza, l’annullamento della impugnata sentenza
con rinvio ad altra Corte territoriale, non avendo la Corte di Appello di Salerno
più di una Sezione penale, perchè motivi in merito sia alla concessione o meno
delle attenuanti generiche che alla concessione della sospensione condizionale
della pena.
P.T.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della
sospensione condizionale, per nuovo esame su detti punti.
Così deciso in Roma, il 5/4/2013.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a