Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23013 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23013 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
GIGLI Claudio, nato ad Ancona il 30/04/1961, quale legale rappresentante delle
società VBIO 1 S.A. s.r.I., e VBIO 2 S.A. s.r.I.;

avverso l’ordinanza del 17/07/2015 del Tribunale di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 17 luglio 2015, il Tribunale di Ancona, in
funzione di giudice di appello avverso provvedimenti cautelari reali, ha
confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di un decreto di
sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, presentata

Data Udienza: 22/04/2016

nell’interesse di Claudio GIGLI, quale legale rappresentante delle società VBIO 1
S.A. s.r.I., e VBIO 2 S.A. s.r.I., destinatarie della misura di vincolo.
Per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale ha ritenuto legittimo il
sequestro dell’intero valore ricavato dall’applicazione della cd. tariffa incentivante
per l’energia prodotta, osservando che la condotta illecita era «mirata a
conseguire nell’ambito di prestazioni corrispettive un corrispettivo più elevato di
quello dovuto usufruendo cioè della tariffa incentivante e ciò grazie ad un illecita
accelerazione dell’iter amministrativo per il rispetto dei limiti temporali […]», e

rilievo, atteso che lo scopo delle tariffe incentivanti è proprio quello di costituire
un incentivo alla loro realizzazione agevolando così l’imprenditore».

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata ordinanza,
l’avvocato Alessandro Scaloni, difensore di fiducia del GIGLI, quale legale
rappresentante delle società VBIO 1 S.A. s.r.l. e VBIO 2 S.A. s.r.I., sviluppando
un unico motivo, nel quale si lamenta violazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n.
321 del 2001 e 240 cod. pen., in relazione all’art. 322-ter cod. pen., a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo
all’individuazione del profitto confiscabile per equivalente nei confronti delle
persone giuridiche.
Si premette che l’istanza di revoca era finalizzata ad ottenere la riduzione
del vincolo reale ad un importo corrispondente al guadagno conseguito al netto
dei costi e che le somme percepite dalle due società hanno come presupposto un
accordo pienamente lecito tra le stesse ed il Gestore dei Servizi Energetici, e
sono state erogate sulla base dell’esecuzione delle prestazioni così pattuite. Si
deduce, quindi, che le condotte di corruzione contestate non attengono alla
stipulazione del contratto e che, comunque, anche a ritenere la conclusione di
quest’ultimo il risultato del delitto di corruzione, i costi per l’esercizio dell’attività
e per l’adempimento della prestazione non possono non essere detratti dai
proventi, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale: del resto, il
Gestore dei Servizi Energetici ha ricevuto la prestazione pattuita, e per eseguire
quest’ultima è stato necessario sostenere costi di produzione; per la
determinazione di tali costi, poi, occorre prendere in considerazione il bilancio
societario , in quanto «unico dato contabile certo».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate.

2

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che il costo dell’investimento necessario per l’attivazione degli impianti «non ha

2. E’ bene premettere che il Collegio aderisce all’orientamento secondo il
quale, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato
oggetto della confisca di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica con
il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato
presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un
rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità
eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte
dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone (così Sez. U, n. 26654 del

delle Sezioni semplici, tra le tante, Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda
Agraria Geenfarm di Guido Leopardi, pronunciata nell’ambito dello stesso
procedimento, e Sez. 2, n. 20506 del 16/04/2009, Società Impregilo Spa, Rv.
243198; nello stesso ordine di idee, in tema di responsabilità di persone fisiche,
v., per tutti, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436).

3. L’ordinanza impugnata si è palesemente allontanata dal principio sopra
richiamato, laddove ha affermato che lo stesso non è applicabile nel caso di
specie, siccome la condotta illecita era «mirata a conseguire nell’ambito di
prestazioni corrispettive un corrispettivo più elevato di quello dovuto usufruendo
cioè della tariffa incentivante e ciò grazie ad un illecita accelerazione dell’iter
amministrativo per il rispetto dei limiti temporali […]».
Già questo rilievo sarebbe sufficiente per disporre l’annullamento del
provvedimento.
Ma vi è di più. La decisione oggetto di censura non indica in alcun modo la
condotta illecita ipotizzata e posta alla base della responsabilità da reato delle
società VBIO1 S.A. s.r.l. e VBIO2 S.A. s.r.l. Ne consegue che manca del tutto il
termine di riferimento necessario per valutare se sussista un apparato
argomentativo idoneo ad evidenziare i criteri seguiti per l’individuazione del
profitto del reato, la cui determinazione è il presupposto per la confisca e, quindi,
per il sequestro nei confronti dell’ente. L’ordinanza impugnata, in altri termini, è
affetta da violazione di legge anche perché, dall’esame della stessa, emergono
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (in questi termini, per citare
la sola giurisprudenza delle Sezioni unite, cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,
Ivanov, Rv. 239692, nonché, da ultimo, Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016,
Giudici).

3

27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924, nonché, nella giurisprudenza

4. All’accoglimento dei motivi di ricorso segue l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Ancona in
diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Ancona.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 22 aprile 2016

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