Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2301 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2301 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Chianese Margherita, nata ad Arzano il 22-4-57,
avverso la sentenza del 11 aprile 2011 della corte d’appello di Napoli
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Chianese Margherita, nata ad Arzano il 22-4-57, appellava la sentenza
emessa in data 30-1-09 dal G.M. del Tribunale di Napoli con la quale è stata
dichiarata colpevole dei seguenti reati: a) p. e p. dall’art. 44 lett. b) d.P.R.
380/01 per aver realizzato, in qualità di proprietaria e committente delle opere,
senza il prescritto permesso di costruire, ” sul lastrico solare del primo piano,
faceva realizzare una tettoia di mq 160 circa in ferro, e lamiere coibentate,
falde spioventi al colmo di mt. 3,30, alla gronda di mt. 3 circa, che copre per
intero il torrino scala g preesistente”. b) p. e p. dagli artt. 93 e 95 d.P.R.
380/01, 21 reg. 9/83 perché eseguiva i lavori relativi alle opere di cui al capo a)
in zona sismica, omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori, gli atti
progettuali presso l’Ufficio del Genio Civile competente (fatti accertati in Napoli,
alla Traversa Privata Ricci n. 53 il 3-4-07).
Con tale pronuncia l’imputata era stata condannata, ritenuta la
continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi
tre di arresto ed euro 6000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali.
2. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 1 1 11 aprile 2011 ha
confermato la sentenza emessa in data 30.1-09 dal GM del Tribunale di Napoli,
appellata dalla Chianese.
3. Avverso questa pronuncia l’imputata propone ricorso per cessazione
con due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso articolato in due motivi la ricorrente deduce che dalle
risultanze processuali era emersa una serie di elementi in base ai quali la
costruzione realizzata doveva essere inquadrata nel concetto di “pertinenza
urbanistica” atteso che si trattava di un’opera sfornita di un distinto valore e non
valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo ( non
superiore, in ogni caso, al 20/% di quello dell’edificio principale) tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale una sua
destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accedeva.
2. Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure in fatto o comunque
manifestamente infondate.
Deve infatti considerarsi che questa corte (Cass., Sez. 3, 6/05/2010 4/06/2010, n. 21351) ha ritenuto – e qui si ribadisce – che integra il reato di cui
all’art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 38 del 2001 la realizzazione, in
mancanza del preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di
15566_12 r.g,n

2

u.p. 6 dicembre 2012

avente per due lati mentre i restanti lati sono chiusi da muri di confine, con 2

copertura di un manufatto, non essendo sufficiente la semplice D.I.A.. Ed infatti
costituisce “nuova costruzione” anche qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o
Interrato e, dall’altro, che non può farsi ricorso alla nozione di ampliamento di
edificio esistente, poiché la tettoia costituisce una nuova costruzione, sia pure
accessoria a quest’ultimo, tenuto altresì conto che nella nozione di sagoma
rientra anche lo sviluppo in altezza dell’immobile.
In particolare è risultato che l’imputata aveva realizzato sul solaio di
copertura una tettoia di circa 160 mq in ferro e lamiere coibentate. L’opera era
L’opera così realizzata ha modificato lo stato dei luoghi, determinando la
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio mediante la creazione di un
nuovo volume e, pertanto, doveva essere assentita al permesso di costruire.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei
motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità
dell’impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di
impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause
estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre – 21 dicembre 2000, n.32, De
Luca).
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

ben ancorata al solaio e presentava due lati chiusi da murature e due a vento.

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