Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23008 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23008 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta
nel procedimento nei confronti di
1. Tirrito Giuseppe, nato a Enna il 04/07/1969
2. Tirrito Sebastiano Mario, nato a Enna il 12/09/1962
3. Scandaliato Francesco Paolo, nato a Enna il 20/02/1961

avverso la sentenza del 23/11/2011 del Giudice di pace di Enna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 novembre 2011 il giudice di pace di Enna ha
dichiarato non doversi procedere, per intervenuta remissione di querela, nei

Data Udienza: 06/02/2013

confronti di Giuseppe Francesco Tirrito e Sebastiano Mario Tirrito in ordine al
delitto di lesione volontaria, in concorso, ai danni di Alessandro Calzetta, e nei
confronti di Francesco Paolo Scandaliato in ordine al delitto di lesione volontaria
ai danni di Michele Alessi.
1.1. Ha ritenuto il giudicante, in ordine alla posizione processuale dello
Scandaliato, di dover attribuire il valore di tacita remissione di querela alla
mancata comparizione del querelante Michele Alessi, per due udienze
consecutive, malgrado la notifica dell’avvertimento che l’eventuale assenza
volontà di querelarsi; quanto ai Tirrito, a fronte della remissione di querela
espressamente formulata da Alessandro Calzetta, ha ritenuto idonea a
concretare la tacita accettazione dei querelati la mancata comparizione di
costoro in udienza, pur dopo la notifica dell’avvertimento che l’eventuale assenza
sarebbe stata interpretata come accettazione tacita della remissione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Caltanissetta, deducendo censure riconducibili a un unico
motivo. Con esso il ricorrente denuncia la contrarietà a legge dell’equiparazione,
per un verso, a remissione tacita di querela della mancata comparizione in
udienza del querelante Alessi, e, per altro verso, a tacita accettazione
dell’analogo comportamento omissivo tenuto dai querelati Tirrito, dopo la
formale remissione posta in essere dal Calzetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento per quanto di
ragione.
2. Ed invero, per quanto si riferisce al proscioglimento dell’imputato
Scandaliato, occorre avere riguardo all’indirizzo da tempo prevalente nella
giurisprudenza di questa Corte Suprema, (v. per tutte Sez. 5, n. 6771/06 del
12/12/2005, Longo, Rv. 234000), ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n.
46088 in data 30 ottobre 2008 (Viele, Rv. 241357), secondo cui la remissione
tacita di querela può concretarsi soltanto in un comportamento extraprocessuale,
che si segnali per l’univoca incompatibilità con la volontà di persistere nell’istanza di punizione. Ambedue i requisiti sono del tutto carenti nell’ipotesi di
mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale: si tratta,
invero, di condotta esauritasi nell’ambito del processo e tutt’altro che univoca,
ben potendo l’assenza, anche se reiterata, essere dipesa da fattori causali del

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sarebbe stata valutata sotto il profilo della incompatibilità col persistere della

tutto estranei al sopravvenuto disinteresse per il processo.
2.1. Né a diversa valutazione è lecito pervenire in base alla disposta notifica
alla persona offesa dell’avvertimento che l’eventuale sua mancata comparizione
sarebbe stata intesa come rinuncia a mantenere la querela, non rientrando fra i
poteri del giudice quello di porre a carico delle parti un onere processuale non
previsto dalla legge (v. ancora Sez. U, Viele).
2.2. L’unica eccezione contemplata dalla legge al sistema ora descritto è
quella stabilita dall’art. 28, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a norma del

quale «la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia
stato regolarmente notificato ai sensi dell’articolo 27 comma 4, equivale a
rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia
stata già presentata»; ma tale disposizione si riferisce esclusivamente all’ipotesi,
qui non ricorrente, in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato
rivolto al giudice dalla persona offesa.

3. A diversa conclusione deve pervenirsi relativamente al proscioglimento
degli imputati Giuseppe Francesco Tirrito e Sebastiano Mario Tirrito, per i quali vi
è stata espressa e formale remissione di querela da parte della persona offesa
Alessandro Calzetta. Il giudice di pace ha ritenuto che la mancata comparizione
in udienza degli imputati fosse da interpretare come tacita accettazione della
remissione.
3.1. A giustificare il diverso approccio al problema giuridico riguardante il
valore da riconoscere all’accettazione tacita occorre tener presente che l’art.
155, comma primo, cod. pen. nega efficacia alla remissione di querela soltanto
se il querelato l’abbia ricusata espressamente, o anche tacitamente, compiendo
fatti incompatibili con la volontà di accettazione. Tale essendo il disposto
normativo, ben diverso da quello che disciplina la remissione di querela (per la
quale è invece richiesto un atto positivo del querelante: art. 152 cod. pen.), la
questione da affrontare si riassume nel quesito se la mancata comparizione in
udienza del querelato, ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della
remissione di querela; essa ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale che è
stato recentemente risolto con l’intervento delle Sezioni Unite.
3.2. Infatti il massimo organo di nomofilachia, con la sentenza n. 27610 in
data 25 maggio 2011 (Marano, Rv. 250201), ha enunciato il principio secondo
cui l’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della
remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155,
comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia
di estinzione del reato; nella motivazione ha precisato che, a parte l’eventuale
interesse del querelato ad ottenere una positiva affermazione giudiziale della sua

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innocenza in ordine al fatto addebitatogli dal querelante, la previsione della sua
condanna al pagamento delle spese processuali esige razionalmente che colui
che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione della querela.
Tale situazione non può dirsi sussistere quando il querelato non sia a conoscenza
(o non sia stato messo in grado di essere a conoscenza) della intervenuta
remissione; in detta ipotesi egli non può consapevolmente decidere se rifiutare
(espressamente o tacitamente) la remissione e quindi proseguire il giudizio, nella
prospettiva di ottenere una pronuncia sul merito del fatto-reato addebitatogli e,
che sia a conoscenza o sia comunque posto in grado di conoscere l’intervenuta
remissione della querela, e ometta di presentarsi in dibattimento, non pone in
essere un comportamento neutro che sia mera espressione del suo diritto di non
partecipare al dibattimento rimanendo contumace, ma, disinteressandosi della
prosecuzione e dell’esito del procedimento, manifesta la propria volontà di non
ricusare la remissione.
3.3. Nell’attendere all’applicazione del suesposto principio non si può
omettere di considerare che il verbale di udienza, nel quale si è formalizzata la
remissione di querela da parte del Calzetta, è stato notificato ai querelati
affinché ne prendessero cognizione e potessero prendere posizione su di essa.
Conseguentemente la loro consapevole inerzia, concretatasi nella mancata
comparizione alla successiva udienza, è stata correttamente intesa come tacita
manifestazione della volontà di non ricusare la remissione.
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
allo stesso giudice di pace di Enna per la parte riguardante il proscioglimento
dello Scandaliato, mentre il ricorso va rigettato nella parte restante.
P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza nei confronti di Francesco Paolo Scandaliato,
con rinvio al giudice di pace di Enna per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il
ricorso del Procuratore Generale di Caltanissetta.
Così deciso il 06/02/2013.

ad un tempo, di scansare l’onere delle spese processuali. Per converso l’imputato

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