Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23004 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23004 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Taurisano Carmela, nata a Napoli il 23.9.1951, avverso la
sentenza pronunciata dalla corte di appello di Napoli il 23.9.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 23.9.2011 la Corte di Appello di
26.9.2008 aveva condannato alle pene di giustizia Taurisano
Carmela imputata del reato di cui agli artt. 629, co. 2, c.p. e 7, I.
203/91.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l’imputata,
lamentando l’erronea applicazione della legge penale in relazione
agli artt. 629, c.p. e 192, c.p.p., nonché il difetto di motivazione
dell’impugnata sentenza.
Rileva, in particolare, la ricorrente che sulla base degli elementi
emersi nel corso del giudizio di merito non è possibile affermare
che la Taurisano abbia fornito un contributo consapevole e
causalmente rilevante alla richiesta estorsiva formulata in danno
della persona offesa Di Marzio Raffaele dalla coimputata Battaglia
Carolina, limitandosi la Taurisano ad una mera presenza passiva e
disinteressata in compagnia della Battaglia sul luogo in cui si
consumò la menzionata richiesta estorsiva, per cui non può che
ritenersi completamente estranea alla conversazione svoltasi tra
la presunta estortrice e l’estorto.
Inoltre la ricorrente rileva una discrasia tra quanto riferito dai
verbalizzanti intervenuti sul posto, che hanno sentito l’imputata
proferire le frasi “fuggiamo, fuggiamo ci hanno scoperto le
guardie”, e quanto dichiarato dalla persona offesa, che esclude la
presenza della Taurisano, per cui potrebbe forse configurarsi a
carico dell’imputata il delitto di favoreggiamento, ma non quello di

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Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli in data

concorso in tentativo di estorsione, mancando la prova di
un’attività preordinata tra le due donne in cui la Taurisano,
essendo a conoscenza di quanto posto in essere dalla Battaglia ai
danni del Di Marzio, presidiava il luogo del reato in qualità di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse di Taurisano Carmela appare
infondato e va rigettato.
Come è noto, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, ed,
in particolare, in quello di estorsione, anche la semplice presenza,
purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del
reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione
criminosa, quante volte sia servita a fornire all’autore del fatto
stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria
condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr.
Cass., sez. Il, 8.10.2008, n. 40420, Bash Hysa, rv. 241871;
Cass., sez. V, 8.4.2009, n. 26542, Vatiero e altri, rv. 244094).
Orbene, nel caso in esame, la corte territoriale, con motivazione
approfondita ed immune da vizi, ha sottolineato come la presenza
della Taurisano in compagnia della Battaglia Carolina, autrice
materiale delle richieste estorsive nei confronti della persona
offesa Di Marzio Raffale, proprio perché ripetuta, poste in essere,
cioè, nei vari momenti di esecuzione del crimine, non può ritenersi
casuale, ma, al contrario appare finalisticamente orientata a
fornire all’autrice del reato un maggiore senso di sicurezza,
rivelando chiara adesione della stessa Taurisano alla condotta
delittuosa.

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vedetta.

Il che, come correttamente rileva la corte territoriale, appare
dimostrato in tutta evidenza dalla frase “fuggiamo, fuggiamo, ci
hanno scoperto le guardie”, pronunciata dall’imputata all’indirizzo
della Battaglia nell’ultimo incontro tra quest’ultima e la persona

persona plurale mette in luce la piena compartecipazione della
ricorrente all’attività estorsiva in danno del Di Marzio.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto
nell’interesse di Taurisano Carmela va, dunque, rigettato, con
condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 27.11.2012

offesa avvenuto il 5.10.2007, in cui proprio l’uso della prima

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