Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23003 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23003 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona avverso
la sentenza pronunciata dal tribunale di Ancona, sezione di
staccata di lesi il 5.10.2011 nei confronti di Haddni Mohamed,
nata a Casablanca (Marocco) il 25.4.1972; Dahman Abderrahman,
nato a Beni Meskine (Marocco) il 1.1.1969; Ounacer Aissam, nato
a Zagoora (Marocco) il 5.4.1975;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

Data Udienza: 27/11/2012

udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio dell’impugnata sentenza;
udito per l’imputato Dahman l’avv. Gianni Passero, in qualità di

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 5.10.2011 il tribunale di Ancona, in
composizione monocratica, pronunciando nei confronti di Haddni
Mohamed, Dahman Abderrahman, ed Ounacer Aissam, imputati,
la prima del reato di cui all’art. 612, c.p. (capo A); il secondo del
reato di cui all’art. 581, c.p. (capo B) ed in concorso tra loro del
reato di cui agli artt. 110, 582 e 585, c.p. (capo C), tutti
commessi in danno di Elazouzi Ahmed, preso atto dell’intervenuta
remissione della querela da parte della persona offesa, dichiarava
non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati, per
sopravvenuta estinzione di tutti i reati agli stessi ascritti, previa
esclusione, in relazione al delitto di lesioni personali, della
circostanza aggravante di cui all’art. 585, c.p., in quanto, essendo
stata utilizzata per colpire la persona offesa una bottiglia integra,
quest’ultima non poteva considerarsi arma impropria.
Avverso tale decisione propone impugnazione il procuratore
generale presso la corte di appello di Ancona chiedendo che la
corte di appello di Ancona in parziale riforma della sentenza di
primo grado, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
“nei limiti del necessario”, affermi la penale responsabilità degli
imputati per il delitto di lesione personale aggravata di cui al capo

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sostituto processuale del difensore d’ufficio, avv. Roberto Porcaro,

C), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, in quanto, ai
sensi dell’art. 4, co. 2, I. 18 aprile 1975, n. 110, secondo cui
debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli
strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari

l’offesa alla persona, anche una bottiglia, a prescindere dalla
circostanza se sia integra o meno, diventa uno strumento atto ad
offendere e deve quindi considerarsi “arma” anche ai

fini

dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 585,
c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello
di Ancona va dichiarata inammissibile.
Ed invero va innanzitutto rilevato che dall’esame delle reali
intenzioni dell’impugnante e dell’effettivo contenuto dell’atto di
gravame, si trae la conclusione che l’impugnante stesso abbia
effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di
impugnazione non consentito dalla legge, non potendo procedersi,
in sede di legittimità, alla rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale ed all’affermazione della penale responsabilità degli
imputati.
Peraltro, anche a volere qualificare l’impugnazione del pubblico
ministero come ricorso per saltum, ai sensi dell’art. 569, co. 1,
c.p.p., ritenendo, cioè, che il pubblico ministero abbia inteso far
valere il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., si deve
concludere nel senso dell’inammissibilità dell’impugnazione per
genericità dei motivi.

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circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per

Il pubblico ministero, infatti, pone a fondamento del suo assunto
un precedente del Supremo Collegio, secondo cui dal disposto
dell’art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il
quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli

circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per
l’offesa alla persona, deriva che anche una bottiglia, quando sia
utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi
senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad
offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell’applicazione
della aggravante, sia in relazione al capoverso dell’art. 612, c.p.,
sia anche con riguardo al disposto dell’art 585, c.p.
L’organo della pubblica accusa, tuttavia, non si sofferma affatto
sul contesto in cui, nel caso in esame, la bottiglia sarebbe stata
utilizzata per colpire la persona offesa, e, l’incertezza in punto di
sussistenza dei presupposti per la configurabilità della contestata
circostanza aggravante, viene palesemente evidenziata dalla
richiesta di procedere alla rinnovazione della istruttoria
dibattimentale contenuta nel petitum dell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 27.11.2012

strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari

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