Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23002 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23002 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REINARD SILVANA nato il 20/05/1958 a PAVIA
DI COLOMBI FONZI nato il 16/06/1985 a DESENZANO DEL GARDA
avverso la sentenza del 23/07/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP TRIBUNALE
di BOLZANO, con sentenza in data 23/07/2015, applicava nei confronti di
REINARD SILVANA, DI COLOMBI FONZI, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in
relazione al reato di cui ali’ art. 628 CP
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo con separati atti il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile; difatti è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema
di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016