Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2300 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2300 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) MENEGHELLO CARLO, nato il 30.11.1954 a Brendola
(VI), e 2) MENEGHELLO STEFANO, nato il 04.11.1970 a Vicenza,
avverso la sentenza del 25 marzo 2011 del tribunale di Vicenza
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN

1.

Farro

MENEGHELLO CARLO, nato il 30.11.1954 a Brendola (VI), e

MENEGHELLO STEFANO, nato il 04.11.1970 a Vicenza, imputati

della

contravvenzione p. e p. ‘dall’art. 255 co. 1 e 256 co. 2 D.L.vo 152 del 3.04.2006
(già disciplinato dagli artt. 14 e 51, co. 2, D.L.vo 22/97) perché nella qualità di
titolari e legali rappresentanti della ditta MACELLERIA MENEGHELLO s.n.c. con
sede in 13rendola, effettuavano un’immissione in acque superficiali dei propri
preparazione e trattamento della carne cod. CER 020299 e reflui derivanti dalla
macellazione del bestiame cod CER 020201, in particolare mediante
percolazione/infiltrazione nell’argine del Fiumicello Brendola dei reflui a causa del
pozzetto di raccolta non a tenuta e con fenditure, determinavano l’immissione
dei reflui sul predetto corso d’acqua su un’area di proprietà della ditta un
deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi in quanto abbandonava sul terreno
il colaticcio proveniente dalla macellazione delle carni (in Brendola dal
21.11.2006 al 7.12.2006).
Con atto presentato il 30.10.2007 Meneghello Carlo e Stefano
proponevano opposizione avverso il decreto penale di condanna n.899
pronunciato in data 3.9.2007 dal GIP Tribunale Vicenza in relazione alle
imputazioni in epigrafe riportate; il conseguente decreto di citazione veniva
emesso dal GIP in data 12.1.2009.
2. All’udienza dibattimentale del 27.4.2009 non era presente l’imputato
Meneghello Carlo e ne veniva dichiarata la contumacia; all’udienza successiva del
4.12.2009, presente anche Meneghello Carlo, si costituiva Parte Civile la
associazione Legambiente Volontariato Veneto; ai sensi dell’art. 464 3 0 comma
c.p.p. veniva revocato il decreto penale opposto.
Alla successiva udienza del 14.5.2010 veniva aperto il dibattimento e
letto il capo di imputazione il Tribunale ammetteva le istanze istruttorie
formulate dalle parti. Esaurita l’istruttoria dibattimentale e dichiarata
l’utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, P.M., Parte Civile e
difensore degli imputati prendevano le conclusioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale di Vicenza con sentenza del 25 marzo 2011 dichiarava
Meneghello Carlo e Meneghello Stefano responsabili del reato loro ascritto, e li
condannava ciascuno, concesse le attenuanti generiche, alla pena dell’ammenda
di C 3.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali pro quota. favore
della Parte Civile del risarcimento del danno definitivamente liquidato in C 250,00
e delle spese di costituzione di Parte Civile, liquidate in C 1.540,00 oltre spese
generali, Iva e Cpa.
/492012 r.g.n

2

u.p. 6 dicembre 2012

reflui industriali, da ritenere rifiuti non pericolosi e identificabili in rifiuti della

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione
con plurimi motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in plurimi motivi, i ricorrenti deducono che
mancava la prova della consumazione del reato; che non era specificata la
condotta contestata e punita; che non c’era stata alcuna immissione in acque
superficiali di reflui industriali; che la rottura della pompa era imprevedibile; che
non c’era stato alcun difetto di manutenzione della pompa suddetta.

manifestamente infondate.
Il tribunale di Vicenza è pervenuto all’affermazione di responsabilità degli
imputati sulla base di una motivazione sufficiente e non contraddittoria.
In particolare il tribunale ha fatto riferimento alla deposizione del tecnico
Feriotti che ha riferito di essere giunto sul posto e di aver constatato la presenza
di “schiuma rossastra” superficiale; di aver risalito il corso del rio e di aver
verificato che il liquido inquinante proveniva dall’area dello stabilimento della
ditta summenzionata; di essere quindi entrato in ditta e di aver individuato due
vasche di pretrattamento dei reflui delle attività di macello, collegate con la
fognatura comunale. H tecnico ha aggiunto che nella prima vasca vi era una
fuoriuscita di reflui che, tramite la scarpata adiacente, andavano a fluire nel rio
Brendola; le analisi effettuate avevano poi accertato che si trattava di rifiuti non
pericolosi, in sostanza sangue animale. Quanto alle cause del fenomeno, si era
accertata la rottura di una pompa di “rilancio” dei reflui sita in un pozzetto,
all’interno dello stabilimento: ciò aveva determinato un innalzamento del livello
dei reflui nella prima vasca, e il percolamento da alcune fessure.
Ha poi osservato il Tribunale che la rottura della pompa doveva
considerarsi un evento prevedibile e abbastanza frequente; talché gli imputati
sono stati ritenuti responsabili a titolo di colpa per non aver efficacemente curato
la manutenzione del pozzetto.
Nel complesso pertanto il tribunale ha operato una valutazione di merito
supportandola con una motivazione immune da vizi.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei
motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità
dell’impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di
impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause
estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre – 21 dicembre 2000, n.32, De
Luca).

1492012 r.g.n

3

up. 6 dicembre 2012

2. Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure in fatto o comunque

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI

pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA