Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dalle parti civili Morra Giorgio Michele, Morra
Rocco e Manduca Gioconda, avverso la sentenza di non luogo a procedere ex
art.425 C.P.P. 14 marzo 2013 del G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo, emessa
nei confronti di Spada Roberto, nato il giorno 10 febbraio 1977.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria dell’imputato .
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Aniello Roberto che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Morra Giorgio Michele, Morra Rocco e Manduca Gioconda, parti civili,
ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza di non luogo a procedere
ex art.425 C.P.P. 14 marzo 2013 del G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo
emessa nei confronti di Spada Roberto

Data Udienza: 26/11/2013

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2. Lo Spada, prosciolto per insussistenza del fatto-reato, è accusato del
reato di cui all’art. 328 comma 2 c.p.,, per avere, in qualità di responsabile
dell’ufficio tecnico del Comune di Schilpario e responsabile del procedimento de
quo, omesso di dare attuazione alla convenzione di lottizzazione nr. 88112/12805
del 6/512000, denominata Costa N. 1, stipulata tra il Comune di Schilpario e la

nella parte relativa all’acquisizione delle aree, censite al mappale 6555/3 del
Comune dì Schilpario, destinate a parcheggio nella convenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione e
violazione di legge con riferimento ai disposti del comma secondo dell’art. 328 cod.
pen..
Il ricorso, dopo aver premesso che l’accusa contestata avrebbe un doppio
profilo nel senso che sarebbe imputata allo Spada, non solo l’omessa attuazione
della convenzione urbanistica, ma anche l’omessa risposta nel termine di 30 giorni
alla diffida 9 gennaio 2012 dell’avv. Rezzonico sostiene: che, è errato l’assunto del
G.U.P. per cui i Morra-Manduca non avrebbero legittimazione a far valere gli
obblighi derivanti dalla convenzione tra società costruttrice e Comune, ma
sarebbero invece portatori di un interesse qualificato connesso alla tutela del
diritto soggettivo a non subire maggiori oneri a vantaggio del Comune stesso,
quale diretta conseguenza del mancato trasferimento della proprietà delle aree in
questione; che alla prima diffida ad adempiere è stata data risposta dopo i rituali
30 giorni, con la conseguenza che il Comune: non ha trasferito la proprietà dei
terreni pubblici; non ha dato giustificazione al proprio ritardo; non ha neppure
dato risposta alle ulteriori diffide 23 aprile 2012 e 29 maggio 2012 .
2. Ritiene la Corte l’infondatezza del ricorso delle parti civili, precisando
peraltro che nel capo d’imputazione risulta contestata soltanto “l’omessa
attuazione alla convenzione di lottizzazione” e non invece la mancata risposta sulle
ragioni del ritardo.
3. il G.U.P. nel dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dello Spada
per insussistenza del fatto-reato, ha nell’ordine e correttamente rilevato:

società costruttrice “C.P.M. di Giacomina Mondini, Giulio Capitanio & C. s.a.s.”

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a) che, come indicato anche nell’esposto presentato, la vicenda denunciata
ha una valenza esclusivamente civilistica, in quanto attiene ad impegni assunti dal
Comune di Schilpario, da una parte, e l’Immobiliare Residenza del Sole di
Vanghetti Giacomo & C. s.a.s. ed i lottizzanti, dall’altra, con la convenzione
stipulata davanti al Notaio Shiattarelli il 6 maggio 2000;

urbanizzazione non siano state ancora acquistate o acquisite dal Comune di
Schilpario; e che anche nelle missive inviate dal legale dei denuncianti si fa
riferimento alla mancata cessione al Comune di quelle aree;
c) che si tratta, pertanto, di eventuali inadempimenti a quegli obblighi
contrattualmente assunti dalle parti di quella convenzione (tra le quali non
figurano gli esponenti, che hanno acquistato un appartamento dell’edificio
realizzato dalla immobiliare), la cui liceità, sotto il profilo civilistico, dovrà essere
valutata in altra sede;
d) che il Comune non è rimasto del tutto inerte a fronte delle richieste
inviate dai denuncianti, come risulta dalla comunicazione in data 24 marzo 2012 a
firma proprio del rag. Roberto SPADA, con la quale il legale degli interessati venne
informato dell’iniziativa, assunta dal Comune, di conferire incarico ad un
professionista abilitato per il collaudo delle aree ad uso pubblico, al fine di poter
poi procedere all’acquisto delle stesse.
4. L’argomentare del G.U.P. non è suscettibile di censura in sede di
legittimità.
5. Premesso che la sentenza di non luogo a procedere ha un carattere
prevalentemente processuale e non di merito, il giudice dell’udienza preliminare ha
il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P. in
tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento
possa approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria.
In tale quadro occorre peraltro precisare:
a) che la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione
prognostica negativa circa l’eventuale condanna in giudizio e non un convincimento
intorno ad un accertamento svolto, ai fini di una possibile condanna (Cass. pen.
sez. 2, 28743/2010 Rv. 247860);

b) che in effetti, i denuncianti lamentano che le aree destinate alle opere di

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b) che soltanto una prognosi di inutilità del dibattimento, relativa alla
evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non
un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di
innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere
(Cass. pen. sez. 5, 22864/2009 Rv. 244202);
l’accusa in giudizio e che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, devono avere caratteristiche tali di evidenza da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili nel giudizio stesso (cfr. in termini:
Cass.Pen. sez.4, 26410/2007, Rv. 236800)
d) che il controllo della Corte di cassazione, sul vizio di motivazione della
sentenza di non luogo a procedere, deve essere riferito alla prognosi sull’eventuale
accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti
dagli atti di indagine, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente
probatorio (Cass. pen. sez. 5, 10811/2010 Rv. 246366).
Orbene, in adesione a tali regole, la motivazione che sorregge la decisione
del G.U.P. per come condotta e sviluppata, si sottrae alle critiche
dell’impugnazione della parte civile, considerato che la prognosi di inutilità del
dibattimento è stata ampiamente e adeguatamente argomentata dal G.U.P.,
senza sconfinamenti valutativi ed è stata altresì contenuta nei limiti di un
ragionevole e condivisibile giudizio di non ulteriore possibile integrazione,
aggiustamento od approfondimento probatorio.
6. Da ultimo, osserva la Corte che, come rilevato nella memoria del
difensore dell’imputato, i ricorrenti non risultano proprietari delle aree destinate a
parcheggio pubblico (contrassegnate dal m.n.6555 sub 3) che dovevano essere
cedute al Comune, con la conseguenza che “gli asseriti maggiori oneri”, gravanti
su di loro, a seguito del mancato trasferimento in proprietà delle dette aree
destinate a parcheggio, risultano contrattualmente a carico esclusivo della società
venditrice e, per usare l’espressione del rogito notarile, “a pieno sollievo” dei
Morra, parti acquirenti.
Da ciò l’incensurabilità logica e giuridica dell’assunto del G.U.P. secondo il
quale gli eventuali inadempimenti, degli obblighi contrattualmente assunti dalle

c) che l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi per sostenere

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parti della convenzione, non riguardano i Morra, i quali, pur avendo acquistato un
appartamento facente parte dell’edificio realizzato dalla Immobiliare, non
risulterebbero proprietari delle aree oggetto di cessione, e pertanto, sarebbero
carenti di titolarità in termini di interesse qualificato ad ottenere -dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio- il compimento dell’atto o
cod. pen..
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
.

,

Rigetta d ricorsct, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processua li.
Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2013
consigliere estensore

l’informazione sulle ragioni del ritardo, sanzionati dal comma secondo dell’art. 428

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