Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAGLIOSTRO PASQUALE N. IL 03/07/1964
avverso l’ordinanza n. 43/2013 TRIBUNALE di PESARO, del
19/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Rent. , 9\.2
“vi o

Uditi difensor Avv.;

d-et4,3-9—

Data Udienza: 19/11/2014

ritenuto in fatto

1.

Con provvedimento del 19.9.2013 il Tribunale di Pesaro, in composizione

monocratica, a fronte della istanza formulata da GAGLIOSTRO Pasquale di
annullamento di provvedimento in data 30.7.2013 a definizione di precedente
istanza con cui era stata sollecitata la rideterminazione della pena da espiare
rispetto a quella indicata nel cumulo a firma del Pm presso il Tribunale di Pesaro

atti a questa Corte, atteso che l’istanza veniva letta quale impugnazione del
provvedimento di inammissibilità.

2.

A parere del Gagliostro, condannato con sentenza definitiva del Tribunale

di Palmi, non era competente per l’esecuzione l’A.G. di Pesaro, bensì quella di Palmi.
3.

Con memoria trasmessa il 12.6.2014, il prevenuto deduceva vizio di

violazione di legge, avendo il tribunale di Pesaro erroneamente ritenuto la propria
competenza a decidere sulla predetta istanza come giudice dell’esecuzione,
competenza che con sentenza 22.6.2013 era stata riconosciuta in capo al tribunale
di Palmi.
4.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza

impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse. Le doglianze avanzate dal prevenuto che traevano origine dalla ritenuta
incompetenza del giudice dell’esecuzione, hanno trovato piena soddisfazione
all’esito del conflitto di competenza che era stata sollevato e che con sentenza di
questa Corte in data 20.6.2013, n. 30744 è stato definitivamente risolto con la
determinazione della competenza del Tribunale di Palmi.
Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per intervenuta
carenza di interesse. Non si fa luogo a condanna del medesimo alle spese del
procedimento, né al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle
ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso, è
sopravvenuta alla sua proposizione (Sez. Un. 14.7.2004 , n. 31524 Litteri e Sez.
Un. 25.6.1997 , n. 7 Chiappetta).

2

8.1.2013, che era stata dichiarata inammissibile, era stato ordinato trasmettersi gli

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, addì 19 Novembre 2014.

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