Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDISSARA COSTANTINO N. IL 07/09/1969
avverso la sentenza n. 526/2008 TRIB.SEZ.DIST. di TORRE DEL
GRECO, del 14/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
étcltrsuperi
Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non è previsto come reato;
Udito il difensore, Avv. Vincenzo Arrigo in sostituzione dell’Avv.
Paolo Maria Di Napoli, che ha concluso riportandosi ai motivi di
ricorso;

fraifoTrféi-r
eartitifen501-Avv,

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il 14/01/2011 il Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Distaccata di Torre
del Greco, ha dichiarato Baldissara Costantino colpevole del reato di cui
all’art.186, comma 2, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in data 13
gennaio 2007, condannandolo alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione (rectius, ha proposto appello convertito in ricorso

seguenti motivi: a) l’ordinanza adottata all’udienza del 26 ottobre 2010, con cui
si sono rigettate le richieste della difesa di espungere dal fascicolo per il
dibattimento gli atti relativi al processo svoltosi in relazione al reato di resistenza
a pubblico ufficiale, avrebbe dovuto essere annullata; b) difetta la prova circa la
sussistenza del fatto; c) devono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche
ed il minimo della pena. In particolare, il ricorrente deduce che nessun
accertamento del tasso alcolemico risulta essere stato esperito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che l’art. 186 cod. strada, correla la prova dell’ebbrezza
al superamento della soglia del tasso alcolemico di g/I 0,50. La norma
determina, inoltre, tre fasce percentuali per valutare il disvalore del fatto e
punirlo solo amministrativamente (fascia “a”), ovvero penalmente, con diversa
misura della pena, a seconda della entità del tasso (fascia “h” e “c”). In tale
contesto, il superamento del limite integra una presunzione di stato di ebbrezza,
il che si giustifica con il fatto che tale contravvenzione ha natura di reato
ostativo, rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della
persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella consumazione. La
valutazione dell’ebbrezza, ancorata e modulata sulla base di diverse soglie del
tasso alcolemico, è stata introdotta dal decreto-legge 3 agosto 2007, n.117
(convertito con legge 2 ottobre 2007,n. 160). Prima di allora, l’accertamento
dello stato di ebbrezza era affidato anche solo al rilevamento di elementi
sintomatici, acquisiti al processo attraverso le deposizioni dei verbalizzanti.

2.

Era, pertanto, giurisprudenza consolidata il ritenere che, ai fini della

configurabilità della contravvenzione di cui all’art.186 cod. strada, per accertare
lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non fosse indispensabile
l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della \
strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito, in un

2

per cassazione) Costantino Baldissara censurando la decisione impugnata per i

sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali, ricavare l’esistenza di tale
stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura
barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che potessero far
fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato. L’unica condizìone era
che gli elementi sintomatici fossero significativi, al di là di ogni ragionevole
dubbio (ex plurimis,

Sez. 4, n. 36922 del 13/07/2005, Compagnucci, Rv.

232232).

guida in stato di ebbrezza, al superamento di specifici tassi soglia (0,50; 0,80;
1,50), il primo depenalizzato dalla legge 29 luglio 2010, n.120. L’indicazione
nella disposizione normativa di specifici parametri non può che avvalorare
l’affermazione che il superamento della soglia sia elemento costitutivo del fatto
tipico.
3.1. In quanto tale, secondo un’interpretazione accolta nella giurisprudenza
di legittimità, il suo accertamento non può essere affidato a valutazioni
sintomatiche, bensì ad accertamenti strumentali (etilonnetro o analisi
ospedaliere). Peraltro, secondo tale orientamento, considerato che alle diverse
soglie è collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l’accertamento del
superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere
il principio di legalità anche con riferimento alla pena (Sez. 4, n. 36889 del
16/04/2014, Pilati, Rv. 260298).
3.2. Occorre, tuttavia, dare atto del diverso orientamento interpretativo
secondo il quale non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio
precluda oggi al giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza
sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti (Sez. 4, n.
26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv. 263876; Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014,
Addabbo, Rv. 259222; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Politano’, Rv. 259214;
Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011, Rizzo, Rv. 251004).

4. In ogni caso, giova ricordare che le ipotesi di guida in stato di ebbrezza
previste rispettivamente dall’art.186, comma 2, lett. a), b) e c), cod. strada
integrano fattispecie autonome: si tratta di disposizioni in ordine crescente di
gravità, modellate sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate, tra
loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, quindi, di incompatibilità (Sez.4,
n.10686 del 11/02/2010, Nene, n.m.). Ora, dopo il novum normativo introdotto
con l’art.33, comma 4, legge 29 luglio 2010, n. 120, non si tratta più di diverse
ipotesi di reato, perché l’ipotesi meno grave di cui alla lett. a) – tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro – è stata depenalizzata.

3. La novella del 2007, come detto, ha ancorato la illiceità della condotta di

4.1. Se ne deve desumere che, in un sistema come quello vigente al
momento dell’illecito qui contestato, in assenza di soglie minime di tasso
alcolemico alle quali ancorare la rilevanza penale del fatto, sarebbe stato
comunque possibile ricavare l’esistenza dello stato di ebbrezza anche da
elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura
barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che potessero far
fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato.
4.2. Ma, in mancanza dell’accertamento sul tasso alcolemico, sebbene il

sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, la sopravvenuta
depenalizzazione dell’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza non superi la soglia ora
prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada impone l’applicazione della
normativa più favorevole nei casi, come quello in esame, in cui manchi una
motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 17/11/2015

giudice avrebbe potuto formare il suo libero convincimento anche in base alle

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