Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POZZI PAOLO N. IL 13/10/1961 parte offesa nel procedimento
POZZI STEFANO N. IL 15/12/1965 parte offesa nel procedimento
c/
MILESI FLAVIANO N. IL 12/04/1945
COSTA ANTONIO N. IL 11/02/1947
ELMETAWY AMR N. IL 23/09/1963
avverso il decreto n. 4331/2016 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
07/05/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCH1ONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. f %(,,,, i,
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1.;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia

dichiarava

inammissibile l’opposizione proposta dalle persone offese avverso la richiesta di
archiviazione del procedimento aperto a carico degli indagati per l’accertamento
del reato di truffa.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore

contraddittorio in quanto era stata negata la udienza camerale, nonostante
l’offeso avesse indicato le indagini suppletive e, segnatamente, l’audizione degli
offesi, nonché e di tal Mantovani e tale Carraro, ritenuti anch’essi vittime dei
raggiri degli indagati.

3.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la

inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini dell’ammissibilità della
opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve
valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione
si fonda, e, quindi, l’idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze
delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico
sull’esito della investigazione suppletiva richiesta (Cass. sez. 6 n. 4905 del
08/01/2016 Rv. 265915; Cass. sez. 5, n. 8890 del 15/12/2014, dep. 2015, Rv.
263419).
Nel caso di specie le indagini richieste con l’atto di opposizione si limitavano alla
audizione sia delle persone offese che di tali Mantovani e Carraro, i quali
venivano qualificati come vittime del reato senza che tuttavia fosse specificato
il loro ruolo dagli stessi rivestito nella vicenda denunciata e la pertinenza e
rilevanza della loro audizione rispetto all’accertamento della vicenda oggetto di
indagine.
Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che ha

ritenuto

inammissibile l’opposizione a causa della aspecificità delle indagini suppletive
proposte non si presta dunque a nessuna censura.

2

della persona offesa lamentando vizio di legge e violazione del diritto al

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1500.00 alla Cassa

Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016

L’estensore

Il P&sidente

delle ammende.

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