Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22998 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22998 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRABELSI RIADH N. IL 25/04/1985
avverso l’ordinanza n. 489/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 29/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il
reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza dì
Alessandria, con la quale era stata respinta l’istanza di liberazione anticipata
speciale presentata da Riadh Trabelsi, congiuntamente a quella ordinaria già
concessa, perché in espiazione di una pena ostativa ai sensi dell’art. 4-bis Ord.
Pen.

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’incongruità del provvedimento impugnato nella valutazione della ricorrenza
dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, tenuto conto del
momento in cui l’originaria istanza era stata presentata anche alla luce delle
previsioni degli artt. 3 e 27 Cost., di cui sì assumeva la violazione, che imponeva
la remissione degli atti alla Corte costituzionale.
Si censurava, inoltre, l’omesso riconoscimento dei presupposti per lo
scioglimento del cumulo – tenuto conto dell’eterogeneità dei titoli di reato in
corso di esecuzione – invocato in favore del Trabelsi, che erano stati valutati dal
giudice dell’esecuzione con un percorso argomentativo incongruo e
manifestamente contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Torino, nel
rigettare il reclamo proposto dal Trabelsi non è incorso nei vizi denunciati dal
ricorrente, avendo correttamente fondato tale rigetto sul combinato disposto
degli artt. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e

4-bis Ord. Pen., in

conseguenza del quale doveva escludersi la concessione del beneficio
penitenziario richiesto.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la questione esaminata, occorre
osservare che l’originaria previsione dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013
era stata modificata in sede di conversione legislativa, attuata con la legge n. 10
del 2014, con la soppressione del suo quarto comma e l’esclusione del beneficio
della liberazione anticipata speciale per i soggetti condannati per taluno dei reati
di cui all’art. 4-bis Ord. Pen.

2

Avverso tale ordinanza il Trabelsi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

e

Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4-bis Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio. La mancata
conversione del decreto nella sua originaria formulazione, dunque, comporta

del 2013 nella sua originaria formulazione, alla luce del disposto dell’art. 77
Cost., tenuto conto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte (cfr.
Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Questa ricostruzione sistematica, al contempo, impone di ritenere
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
difesa del Trabelsi, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Quanto all’ulteriore doglianza difensiva, deve rilevarsi che il ricorso del
Trabelsi, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non
individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita
valutazione del merito dei presupposti per lo scioglimento del cumulo, sul quale il
percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato risulta
ineccepibile e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez.
1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Palo, Rv. 258403).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Riadh Trabelsi deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

l’inefficacia ex tunc degli effetti della norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 146

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