Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22997 del 14/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22997 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONE ATTILIO N. IL 06/06/1948
avverso l’ordinanza n. 1648/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la
revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ad Attilio
Leone dallo stesso Tribunale di sorveglianza, in quanto il condannato, in più
occasioni, aveva posto in essere condotte aggressive incompatibili con il
beneficio penitenziario concessogli.
Avverso tale ordinanza il Leone, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della misura alternativa alla
detenzione concessagli, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di
Torino con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico,
che non teneva conto delle condizioni di salute del condannato e delle patologie
dalle quali risultava affetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Leone, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per
la revoca della misura della detenzione domiciliare, precedentemente concessa,
correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino.
Nell’ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi in particolare che il
Leone aveva posto in essere reiterati comportamenti aggressivi, sia nei confronti
del personale della struttura assistenziale presso la quale risultava allocato, sia
nei confronti dei propri familiari; questi ultimi, in particolare, venivano segnalati
dalla moglie, che evidenziava lo stato di grave prostrazione psicologica nella
quale versava a causa delle condotte intimidatorie del Leone.
Tenuto conto di questi indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di
Torino, nel passaggio esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato,
evidenziava correttamente l’assoluta inidoneità della misura alternativa applicata
al Leone ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale, proprie del beneficio
penitenziario concessogli.

2

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla


Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Attilio Leone deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA