Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22995 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22995 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNIZZARO ALFREDO N. IL 14/08/1971
avverso l’ordinanza n. 26/2015 TRIBUNALE di LOCRI, del
19/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Locri, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Alfredo Cannizzaro, finalizzata
a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen. tra le sentenze già unificate in sede esecutiva con ordinanza
emessa dal Tribunale di Genova il 14/03/2014 e la sentenza emessa dalla Corte
di appello di Reggio Calabria il 12/02/2013, ritenendo ostativa all’applicazione

contestate al condannato risultavano commesse.
Avverso questa ordinanza il Cannizzaro ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva
tenuto conto della correlazione tipologica dei fatti illeciti giudicati dalle sentenze
presupposte, che era stata valutata dal giudice dell’esecuzione con un percorso
argomentativo incongruo e manifestamente contraddittorio, che disattendeva
l’incontrovertibile omogeneità di tali comportamenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Occorre, innanzitutto, esaminare le censure inerenti alla dedotta
continuazione, rilevando che il ricorso proposto nell’interesse del Cannizzaro, più
che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a
censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita,
valutazione delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale di
Locri.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto
delle condotte presupposte, escludendo che tali reati si connotassero per
l’unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confuso con la
sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine.
Invero, le ricettazioni di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra
loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure
astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell’ampiezza
dell’arco temporale oggetto di valutazione, attestata dal fatto che le ipotesi di
reato già unificate in sede esecutiva risultavano commesse nel 2001, mentre la
ricettazione di cui si chiedeva l’unificazione risultava commessa nel 2004.

2

della continuazione invocata l’ampiezza dell’arco temporale nel quale le condotte

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta
criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntata al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da
istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a
delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso
all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del
12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Alfredo Cannizzaro

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile
in 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del

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