Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22993 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22993 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO GIUSEPPE N. IL 07/07/1965
avverso l’ordinanza n. 83/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, quale giudice
dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata da Giuseppe Grasso,
finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle tre sentenze presupposte – emesse
dalla Corte di assise di appello di Catania il 14/04/2003, l’11/03/2003 e il
14/04/2008 – rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato

sei di reclusione.
Avverso questa ordinanza il Grasso, a mezzo dei suoi difensori, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omessa individuazione del reato più grave, in relazione al quale determinare
la pena base su cui disporre l’aumento per la continuazione applicata al
condannato in sede esecutiva, in riferimento alle tre sentenze irrevocabili
presupposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’ordinanza impugnata ha correttamente
rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato al Grasso in sede esecutiva,
tenuto conto del fatto che i reati giudicati con le sentenze presupposte, emesse
dalla Corte di assise di appello di Catania, risultavano sanzionati con la pena
dell’ergastolo. Ne consegue che, nel caso di specie, il procedimento seguito dalla
Corte territoriale non comportava alcuna violazione delle disposizioni degli artt.
671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.
In questa cornice, il giudice dell’esecuzione faceva corretta applicazione dei
parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, richiamando espressamente il
principio di diritto secondo cui: «Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più
delitti alcuni dei quali punibili con l’ergastolo, una volta individuato l’ergastolo
come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere,
per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere
inasprita la pena perpetua con l’isolamento diurno, non escludendosi, come
effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare
quest’ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il
caso di concorso materiale di reati» (cfr. Sez. 1, n. 31433 del 04/07/2006,
Zagari, Rv. 234796).
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nella pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno e mesi

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Grasso deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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