Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22991 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22991 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOPES LUCA N. IL 06/11/1976
avverso l’ordinanza n. 39/2014 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 14/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 giugno 2014 il Tribunale di Siracusa, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Lopes Luca, volta
all’annullamento della sentenza del 14 maggio 2010 dello stesso Tribunale, in
relazione alla indicazione della data di commissione dei reati e alla omessa
dichiarazione della loro estinzione per prescrizione, e alla modifica del
provvedimento di cumulo per il mancato computo di cinquecentottantacinque

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato Lopes, che ne ha chiesto l’annullamento, rappresentando
l’avvenuta prescrizione dei reati e l’errata valutazione delle contestate
inosservanze della sorveglianza speciale di P.S.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La manifesta infondatezza delle censure consegue al rilievo,

correttamente rimarcato nell’ordinanza impugnata, che, in sede di incidente di
esecuzione, l’indagine affidata al giudice attiene alla eseguibilità, e non alla
legittimità, del titolo e che, pertanto, non si estende al rilievo di questioni
concernenti la fase della cognizione da denunciare con i normali mezzi di
impugnazione disposti dalla legge.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 14 aprile 2016
Il Presidente estensore

giorni di liberazione anticipata.

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