Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2299 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2299 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da VE GUANG ‘(AN n. in CINA 11/02/1964, e XIA CUI ME, n.
in CINA il 09/09/1966,
avverso la sentenza del 23 marzo 2011 della corte d’appello di Roma;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1.

VE GUANG YAN n. in CINA 1//02/1964, e XIA CUI ME, n. in CINA il

09/09/1966, erano imputati del delitto dagli artt. 110, 517 c.p. – per avere, in
concorso tra loro, posto in essere prodotti industriali, ed in particolare oltre
20.000 pigiami con stampate le immagini dei personaggi Winnie the Pooh,
Snoopy e Teletubbies, atti a trarre in inganno il compratore sulla provenienza e
qualità del prodotto (in Roma 13.05.2004).
Con sentenza in data 18 ottobre 2007 il Tribunale di Roma ha condannato

alla pena di mesi 3 di reclusione il primo e di mesi 2 la seconda, alla quale ha
accordato anche la sospensione condizionale della pena, per il reato suddetto.
Il fatto è stato accertato in Roma il 13 maggio 2004, a seguito di una
verifica fiscale eseguita in piazza Vittorio presso la ditta China Silk gestita dalla
Ve Guang Yan, che ivi vendeva abbigliamento: alla presenza del primo imputato,
suo marito, venivano rinvenuti e sequestrati 600 capi; quindi gli operanti si
recavano presso il magazzino della Diffusione Eurocina srl, amministrata dallo
Xia, sito in Ponte Galeria, ove venivano trovati e sequestrati altri 19.872 capi di
abbigliamento – pigiami da bambino – con le stesse caratteristiche.
Al dibattimento sono stati escussl l’operante e l’esperto della Disney,
Restante, il quale ha riferito che sui 20.472 capi di abbigliamento sequestrati
erano riportati i disegni corrispondenti a quelli originali del tutto idonei ad
ingannare il consumatore medio; in tal senso si è espressa anche l’altra
consulente escussa, Aielli.
I due imputati, i quali nulla hanno prospettato a difesa, sono stati
pertanto ritenuti responsabili del reato ascritto, il primo quale amministratore
della S.r.l. Diffusione Eurocina, titolare del deposito di Ponte Galleria, mentre la
seconda, sua moglie, quale responsabile della ditta individuale China Silk di Ve
Guang Van, che gestiva l’esercizio commerciale di piazza Vittorio, ove la merce
era in vendita. AI primo imputato non sono state concesse le attenuanti
generiche in ragione dei precedenti penali.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello degli imputati.
Con i motivi di appello gli imputati hanno dedotto che non possono
ritenersi integrati gli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice
perché le rispettive qualifiche degli imputati non sarebbero state accertate
documentalmente acquisendo la certificazione della camera di commercio:
pertanto il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi
del comma 2 dell’art. 530 c.p.p.. In ogni caso non sussisterebbero gli elementi
costitutivi del reato perché la merce sequestrata non risulterebbe idonea ad
ingannare il pubblico dei consumatori tenuto conto sia della qualità dei venditori
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Xia Cui le e Ve Guang Van, concesse le attenuanti generiche solo alla seconda,

sia della grossolanità

della contraffazione; inoltre, il reato può ritenersi

consumato solo a seguito della messa in vendita dei prodotti, che nel caso in
esame non è stata accertata poiché la merce è stata sequestrata in un
magazzino, mentre la semplice detenzione non risulta penalmente rilevante. In
subordine gli appellanti hanno chiesto la riduzione della pena e si sono lamentati
della mancata concessione delle attenuanti generiche al primo imputato.
La Corte d’appello di Roma con sentenza del 23 marzo 2011 ha
confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2007 appellata
spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono ricorso per
cessazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, gli imputati deducono la
mancanza di prova in ordine alla riferibilità della condotta; la mancanza o
insufficienza di motivazione in ordine all’idoneità della merce ad ingannare il
compratore; la mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure in fatto o comunque

manifestamente infondate.
La Corte d’appello è pervenuta alla conferma della sentenza di primo
grado con una motivazione sufficiente e non contraddittoria che si sottrae alle
censure dei ricorrenti, i quali essenzialmente esprimono un mero, quanto
inammissibile, dissenso in ordine alla valutazione delle risultanze processuali. In
particolare la Corte d’appello ha puntualmente motivato quanto alla
identificazione degli imputati richiamando la deposizione dell’agente di p.g.
Tomaiuoli, escusso in dibattimento, che ha precisato che vennero effettuate le
visure presso la Camera di Commercio. Sicché – ha ritenuto la Corte territoriale
– nessun dubbio poteva esistere circa l’identificazione dei due prevenuti quali
legali rappresentanti delle due ditte, delle quali quella gestita dall’uomo riceveva
all’ingrosso la merce, mentre quella gestita dalla donna si occupava della
commercializzazione al minuto; i due imputati, marito e moglie, avevano agito in
pieno accordo nello svolgere insieme le attività commerciali anzidette, rivestendo
ognuno la qualità formale sopra indicata. Quanto poi alle caratteristiche della
merce sequestrata – riferisce ancora la Corte d’appello – erano stati escussi testi
dotati di conoscenze specialistiche, i quali avevano confermato la piena idoneità
dei prodotti ad ingannare il consumatore medio in relazione alle caratteristiche
merceologiche dei prodotti medesimi ed alla qualità delle riproduzioni dei disegni
delle note aziende sopraindicate; la merce era posta in vendita al pubblico, in

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da Xia Cui le e Ve Guang Yan, che ha condannato al pagamento delle maggiori

uno dei tanti esercizi della zona, assai frequentata, e con caratteristiche del tutto
normali di vendita di prodotti di abbigliamento.
In relazione al trattamento sanzionatorio, ha rilevato la Corte territoriale
come ad entrambi gli imputati fosse stata applicata una pena estremamente
mite e che non vi fosse motivo di ridurla ulteriormente tenuto conto delle
caratteristiche dell’attività commerciale svolta e del numero ingente di capi non
genuini.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità
dell’impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di
impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause
estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre – 21 dicembre 2000, n.32, De
Luca).
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

L’inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei

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