Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22989 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22989 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FONDACARO MARCELLO N. IL 13/10/1959
avverso l’ordinanza n. 94/2014 TRIBUNALE di PALMI, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 14/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 aprile 2014, il Tribunale di Palmi, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Fondacaro Marcello,
volta a ottenere la rimessione in termini, secondo il disposto dell’art. 175,
comma 2-bis, cod. proc. pen., per impugnare la sentenza del 20 dicembre 2011

luce della previsione normativa dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. e la non
rinvenibilità, in ogni caso, della indicata sentenza nel certificato penale
dell’istante.
2. Ha proposto dichiarazione d’impugnazione l’interessato ai sensi dell’art.
123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi ai propri difensori.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. In data 8 aprile 2016 è pervenuto in cancelleria un atto d’impugnazione
con contestuali motivi e con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.,
chiedendosi, nell’interesse del ricorrente, l’annullamento dell’ordinanza perché
erronea in fatto e in diritto e illogica e contraddittoria nella sua motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa presentazione
nei termini di rito dei motivi, riservati nella dichiarazione d’impugnazione ai
difensori, secondo il combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581
lett. c) cod. proc. pen.
L’omessa corretta instaurazione del rapporto processuale non consente di
dare ingresso in questa sede ai rilievi formulati con l’atto pervenuto in data 8
aprile 2016, che, non apprezzabili comunque come motivi principali, non possono
neppure, in assenza di valida ed efficace impugnazione, e a prescindere dalla
loro tardività, essere letti e interpretati come motivi nuovi.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento -in favore della Cassa delle ammende- di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.

2

della Corte di appello di Reggio Calabria, rilevando la propria incompetenza alla

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Il Presidente estensore

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