Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22982 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22982 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Gjonaj Edison

nato il 10.8.1988

avverso l’ordinanza del 9.3.2012
della Corte di Appello di Milano
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Francesco Salzano, che
ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata

1

Data Udienza: 09/05/2013

1. Con ordinanza in data 9.3.2012 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile
l’appello proposto da Gjonaj Edison awerso la sentenza del Tribunale di Milano emessa il
13.7.2011, con la quale il predetto era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il
reato di cui all’art.73 DPR 309/90, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.80.
Rilevava la Corte territoriale che con l’atto di appello veniva lamentato solo il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
Il Tribunale, però, aveva ampiamente argomentato su tali punti, mentre con l’impugnazione
non erano state mosse specifiche censure alla motivazione del primo giudice, essendosi
l’appellante limitato a generiche considerazioni.
L’impugnazione andava pertanto dichiarata inammissibile a norma dell’art.581 c.1 lett.c) c.p.p.
2. Ricorre per cessazione Gjonaj Edison, denunciando la inosservanza di norme processuali,
nonché la violazione del principio del contraddittorio e del diritto dì difesa.
Come affermato dalla Corte di Cessazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello non può
essere emessa de plano. L’art.127 c.p.p. stabilisce che l’inammissibilità dell’atto introduttivo
del procedimento camerale è dichiarata senza formalità, salvo che sia diversamente stabilito;
ed il comma secondo dell’utili Cost. prevede espressamente la garanzia del contraddittorio
per ogni procedimento.
Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione. Con i motivi di appello
erano stati sollevati rilievi specifici in ordine alle argomentazioni del primo giudice in punto di
trattamento sanzionatorio, evidenziandosi che si trattava a) di un episodio isolato, b) di
sostanza stupefacente di scarsa qualità che escludeva il rifornimento abituale presso ambienti
criminale, c) di soggetto incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

l. Il primo motivo di ricorso è infondato.
A norma dell’art.591 c.p.p. il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio,
dichiara con
ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato (comma 2).
La norma quindi non contiene alcun riferimento all’art.127 c.p.p., per cui, in mancanza di un
espresso richiamo, non è necessario che venga instaurato il contraddittorio.
Del resto l’ordinanza va notificata alla parte ed è soggetta a ricorso per cessazione (comma
3).
Tali principi sono stati ribaditi anche di recente da questa Corte, che ha ritenuto violato il
principio del contraddittorio soltanto se sia stato acquisito (sia pure irritualmente) li parere del
pubblico ministero ai fini della valutazione sull’ammissibilità del ricorso; in tal caso siffatto
parere, nel rispetto del sopra indicato principio, deve essere comunicato alla parte privata (cfr.
Cass. Pen. Sez. 3 n.18778 del 14.3.2012).
2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
L’art.581c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
Inammissibilità ex art.591 co.1 lettc) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come affermato reiteratamente da questa Corte (cfr. ex multis Cass.pen. Sez.6 n.27068 del
23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbono
“Indicare con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui si
fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione e di evitare
impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto ciò implica che la parte impugnante
deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza o di violazione della legge
penale, non potendo ritenersi che la semplice menzione di un articolo del codice possa
integrare “l’indicazione specifica” richiesta dall’art.581 c.p.p., comma 1 lett.c), soprattutto

2

RITENUTO IN FATTO

quando… non è dato cogliere, dalla lettura della sentenza di primo grado, la benchè minima
inosservanza o violazione di legge”. In punto di fatto non è sufficiente a integrare il necessario
requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte spiegazioni della
condotta dell’imputato, soprattutto quando esse.. .sono state esaurientemente esaminate e, in
concreto, escluse dal giudice di primo grado”.

2.2. Essendo stata specificamente censurata, per violazione di legge e vizio di motivazione,
l’ordinanza di inammissibilità è necessario l’esame diretto dell’atto di appello “tanto più che,
trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio, In ogni stato e grado del procedimento, l’inammissibilità
dell’appello può e deve essere rilevata nel giudizio di legittimità” (cfr. Cass.pen. Sez. 6
n.27068/2011 cit.).
Con l’atto di appello, a prescindere dalla fondatezza dello stesso, erano state sollevate
specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado, evidenziandosi che la pena
era stata determinata in misura di gran lunga superiore al minimo edittale sulla base di una
erronea ricostruzione del fatto e di mere supposizioni che risultavano smentite dalle risultanze
processuali. Il primo giudice aveva ritenuto infatti non episodica la condotta dell’imputato in
considerazione del fatto che il viaggio era stato concordato e che la quantità della sostanza
stupefacente era rilevante. Non aveva tenuto conto, però, che dalle risultanze processuali
emergeva che si era trattato di una condotta isolata e che la droga doveva essere consegnata
proprio nel luogo di provenienza dell’imputato; né era rilevante Il dato quantitativo stante la
scarsa qualità della sostanza. Tali circostanze escludevano il presunto inserimento in un
circuito criminale ed andavano positivamente valutate, in una allo stato di incensuratezza, in
favore dell’imputato.
3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di
Appello di Milano perchè proceda all’esame dell’appello.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 9.5.2013

2.1. La Corte territoriale ha richiamato tali principi, ma ne ha fatto poi non corretta
applicazione al caso concreto, assumendo, in modo assertivo e generico, che il giudice di primo
grado aveva già ampiamente argomentato in ordine al trattamento sanzionatorio e che
avverso la sentenza di primo grado erano state mosse soltanto generiche censure

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