Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22980 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22980 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TALAT AHMAD TILEB MOHAMED ELSEIRAF Y KARIM N. IL
15/08/1980
avverso la sentenza n. 5236/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Grerale in persona del Dott.
che ha concluso perA 1,,A4kyy.,,,A1
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Udito, per la parte civile, PAvv //e
Uditi difensor Avv. /7

Data Udienza: 24/04/2014

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Ritenuto in fatto

TALAT AHMAD TILEB MOHAMED ELSEIRAF Y KARIM ricorre avverso la sentenza di cui in
epigrafe che, confermando quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, lo
ha riconosciuto colpevole delle violazioni al codice della strada contestategli [articoli
189, commi 6 e 7, 186, comma 2, lettera b), e 116 del codice della strada], accertate a
seguito di un incidente in cui il medesimo era rimasto coinvolto.

Con il ricorso si articolano due distinti motivi di doglianza.

Con il primo, limitato alle violazioni dell’articolo 189 del codice della strada, si ripropone
la questione della mancanza di consapevolezza asseritamente dimostrata dalla ferita
alla testa riportata dall’imputato nel corso dell’incidente, tale da averlo indotto alla
fuga in condizioni di shock.

E’ questione che il giudice di appello aveva disatteso sostenendo che gli atti di causa e
in particolare l’accertamento diretto da parte dell’operatore di polizia che l’aveva visto
fuggire aveva consentito di acclarare, per stessa ammissione dell’imputato, le
circostanze della fuga, motivate dal coinvolgimento nell’incidente. Da ciò si era dedotta
la consapevolezza della condotta di allontanamento e della mancata assistenza.

Con il secondo motivo, relativo alla guida senza patente, si ripropone – senza per vero
documentare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso- la tesi del possesso
della patente di guida.

E’ questione pure disattesa in appello, avendo quel giudice apprezzato che l’imputato
aveva sì conseguito la patente di guida, ma anche che il titolo abilitativo non era in
corso di validità perché era stato assoggettato a provvedimento di revisione per
azzeramento dei punti.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, si mira a introdurre una censura di merito sull’apprezzamento
concordemente operato dai giudici di primo e secondo grado in ordine alla piena
consapevolezza in capo all’imputato, sia in relazione alla “fuga” dopo l’incidente, sia in
relazione alla mancata assistenza delle persone ferite. Si tratta di una ricostruzione

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logica del dolo richiesto per la punibilità dei due reati, che non può essere rinnovata in
fatto in questa sede.

Inaccoglibile è anche la censura sulla carenza del titolo abilitativo alla guida, su cui ha
esattamente corrisposto il giudicante [tacendo della carenza assoluta di documentazione
a supporto della doglianza]. E’ fin troppo evidente che la circostanza che al prevenuto
fossero stati sottratti i punti e fosse stato invitato a sottoporsi a provvedimento di

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 aprile 2014

Il Consigliere estensore

revisione attesta della carenza in atto di titolo abilitativo valido.

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