Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22980 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22980 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELUSO SILVIO N. IL 24/01/1974
avverso la sentenza n. 128/2013 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 11/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 12/04/2016

-4

Motivi della decisione

Silvio Peluso ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Campobasso che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale
Tribunale il 09/10/2012, ne ha ribadito la condanna alla pena di otto mesi di
reclusione in ordine ai reati di resistenza continuata a pubblico ufficiale e lesioni
personali aggravate (artt. 81, 337, 582, 585, 576 comma 1 n. 1 e n. 5-bis, 61 n.

Il ricorrente deduce erronea applicazione dei suddetti articoli di legge, dolendosi della mancata considerazione da parte della Corte territoriale del disturbo
borderline della personalità da cui risulta affetto.
Il ricorso è inammissibile perché mira in sostanza a provocare una diversa e
completa rivalutazione del compendio probatorio, estranea alle attribuzioni della
Corte di Cassazione: in sintesi, una revisione nel merito del giudizio non
consentito in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 12 aprile 2016

2 cod. pen.).

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