Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22980 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22980 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 09/05/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORLIANO’ ANTONIO N. IL 03/04/1945
avverso l’ordinanza n. 137/2012 TRIB. LIBERTA’ di BRINDISI, del
12/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Ipee/sentite le conclusioni del PG Dott. F
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Udit i difensor Avv.;

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RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 15/11/2012, il Gip presso il Tribunale di Brindisi
disponeva il sequestro dei beni immobili, dei mobili registrati e delle
somme di denaro depositate nei conti correnti e/o postali, depositi a
soggetti operanti su tutto il territorio nazionale nel settore della raccolta,
gestione del risparmio e intermediazione finanziaria, nella disponibilità di
Antonio Corlianò e della CO.L.MEC. s.r.I., con sede in Brindisi, contrada
Piccoli n. 27 e fino alla concorrenza della somma di euro 508.530,00, in
relazione al reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000.
In data 29/11/2012 il Gip rigettava la richiesta di revoca del sequestro
preventivo, avanzata dalla difesa dell’indagato.
Il Tribunale di Brindisi, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame,
proposta dal Corlianò, quale rappresentante legale della CO.L.MEC., con
ordinanza del 12/12/2012, ha confermato il mantenimento della misura
cautelare reale.
Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento la difesa del
Corlianò, con i seguenti motivi:
-il provvedimento impugnato è da ritenersi inesistente o nullo, in quanto
mancante del sigillo dello Stato e recante una attestazione di deposito
irrituale;
-violazione dell’art. 322 ter cod.pen. e non applicabilità del sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente sui beni in proprietà alla società
CO.L.MEC., come affermato dalla più recente e maggioritaria
giurisprudenza di legittimità;

risparmio, dossier titoli ed eventuali cassette di sicurezza presso tutti i

-violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. per mancanza del fumus commissi
delicti e del periculum in mora, come comprovato dalla documentazione
inoltrata in atti, da cui è dato evincersi che l’omesso versamento dell’iva,
contestato, non è assolutamente dipeso da una scelta volontaria del
legale rappresentante della società, vista la transazione fiscale intercorsa
ammortamento del debito erariale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione
Osservasi che con un recente ma univoco orientamento della
giurisprudenza di legittimità, è stato affermato il principio secondo il
quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente,
previsto dall’art. 19, co. 2, dIvo 231/01, nei confronti delle persone
giuridiche, non può essere disposto sui beni di qualsiasi natura
appartenenti alla persona giuridica nel caso in cui si proceda per le
violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società,
sulla base dell’art. 1, co. 143, L. 244/07, atteso che gli artt. 24 e ss. del
citato d.Lvo non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di
giustificare l’adozione del provvedimento, salva sempre l’ipotesi ove la
struttura aziendale costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo per
commettere gli illeciti, in quanto in tal caso l’illecito non risulta commesso
nell’interesse o a vantaggio di una persona giuridica, ma del reo
medesimo attraverso lo schermo dell’ente ( Cass.n.1256/2013; Cass.
29/8/2012, n. 33371; Cass. 14/6/2012, n. 25774).
Orbene il Tribunale di Brindisi ha ritenuto che la società non possa
considerarsi terza estranea al reato, in quanto, pur non essendo indagata,
partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici derivati
dall’illecito, commesso dal suo legale rappresentante ed il sequestro è

tra l’indagato e l’Agenzia delle Entrate, da cui è scaturito un piano di

finalizzato proprio a rendere possibile il pagamento delle imposte evase
con la condotta dell’indagato.
E’evidente che l’argomentazione, così adottata, si pone in contrasto con il
principio, ut supra richiamato, in difetto di un puntuale accertamento
circa la fittizietà o meno della struttura societaria, posta dal prevenuto a

La lacuna rilevata nel discorso giustificativo sviluppato dal decidente, va
eliminata, necessitando che il giudicante fornisca esaustivo riscontro sul
punto.
Conseguentemente, questo Collegio ritiene di dovere annullare
l’impugnata ordinanza con rinvio, affinchè il giudice ad quem, a seguito di
compiuto riesame degli atti, fornisca la dovuta chiarificazione in ordine
alla predetta fittizietà della realtà societaria, in difetto della quale non
può mantenersi il vincolo imposto sul patrimonio dell’ente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma il 9/5/2013.

copertura della violazione tributaria in contestazione.

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