Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2298 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2298 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da DE GIROLAMO Giuseppina, nata il 10/3/37 in Napoli,
avverso la sentenza del 21 settembre 2011 della corte d’appello dell’Aquila;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del 5. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputata,
l’accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:

l’avvocato Cristiano Maria Sicari ha concluso per

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Chieti del 18 dicembre 2008, emessa a
seguito di giudizio abbreviato, De Girolamo Giuseppina veniva riconosciuta
colpevole del reato previsto dall’articolo 44 let. B) della legge n. 380/2001, reato
denunciato in data 18/1/2007, e veniva condannata, con la concessione delle
attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed euro 3000 di ammenda,
oltre al pagamento delle spese processuali; veniva altresì disposta la demolizione

2.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il difensore

dell’imputata, chiedendo, in via preliminare, che venisse emessa declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa retrodatazione del
tempo del commesso reato; nel merito chiedeva l’assoluzione dell’imputata ai
sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p. o, quanto meno, ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p
ed in subordine la riduzione della pena al minimo edittale con i benefici di legge.
Deduceva, in particolare, l’appellante che la sentenza meritava di essere
riformata, in quanto frutto di ragionamento apodittico e del tutto scollegato dalle
emergenze processuali; che nella valutazione del materiale probatorio il giudice
di primo grado aveva errato nella ricostruzione logico giuridica della fattispecie
sottoposta al vaglio processuale, omettendo qualsiasi motivazione in ordine alle
deduzioni contrarie rassegnate dalla difesa; che invero era emerso che il fatto
oggetto del procedimento era stato commesso in epoca anteriore a quella
indicata nel capo d’imputazione; che l’istruttoria espletata aveva consentito di
accertare che la struttura oggetto del giudizio era già completata sin dalle feste
natalizie dell’anno 2004; che le evidenze documentali e testimoniali in atti
avrebbero dovuto comportare una modifica del capo d’imputazione, individuando
il tempus commissi delicti in epoca anteriore alle predette festività; che,
trattandosi di reato di natura permanente, il termine prescrizionale decorreva dal
giorno in cui era cessata la permanenza; che l’appellante era stata tratta in
giudizio per la sola qualità rivestita, non essendo emerso dall’incarto
processuale, né che fosse stata committente dei lavori, né che avesse
partecipato attivamente agli stessi e che, da ultimo, la pena inflitta era eccessiva
ed ingiustamente penalizzante.
3. La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza del 21 settembre 2011 in
parziale riforma della sentenza in data 18-12-2008 del Tribunale di Chieti,
appellata dall’imputata De Girolamo Giuseppina, dichiarava non doversi
procedere, nei confronti della medesima, in ordine al reato ascrittole, perché
estinto per prescrizione. Confermava nel resto la pronuncia appellata. Ad avviso
della Corte dalla deposizione del teste De Paolis e dal documento prodotto dalla
14623_12 r.g.n

2

u.p. 6 dicembre 2012

del manufatto abusivo.

difesa, emergeva che il manufatto abusivo descritto nel capo d’imputazione era
già stato realizzato nel dicembre dell’anno 2004, con esclusione solo
dell’intonaco esterno, e che il 26 aprile 2005 l’amministratore del condominio
inviò una lettera raccomandata all’imputata invitandola a demolire quanto
realizzato, sicché era ben possibile ritenere che il manufatto in questione, tenuto
conto delle sue assai ridotte dimensioni, fosse stato ultimato in epoca anteriore e
prossima alla citata data. Conseguentemente il reato ascritto all’imputata, così
determinata l’epoca della sua commissione, era estinto per intervenuta

16 I c.p. e dagli atti non risultava evidente che il fatto non sussistesse o che
l’imputata non lo avesse commesso o che il fatto non costituisse reato o che non
era previsto dalla legge come reato.
4. Avverso questa pronuncia l’imputata propone ricorso per cassazione
con un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, la ricorrente deduce in
particolare che la prescrizione del reato travolge anche l’ordine di demolizione
del manufatto la cui realizzazione abusiva le era stata contestata.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass., Sez. III, 2/12/2010 – 14/01/2011, n. 756) ha già
affermato – e qui ribadisce – che, in materia edilizia, l’estinzione del reato di
costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera
indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine
è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria
giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (conf. Cass. n. 757
del 11, n. 3099 del 2000, n. 26854 del 2003, n. 10209 del 2006).
3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della
sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
all’ordine di demolizione, che elimina.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

prescrizione, dal momento che erano decorsi i termini previsti dagli articoli 157 e

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