Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22978 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22978 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MONTE ROBERTO N. IL 07/01/1974
avverso l’ordinanza n. 662/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
18/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
l’O/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Napoli, con decreto del 21/2/2012, disponeva
il sequestro preventivo di due unità immobiliari di proprietà di Roberto Di
Monte, indagato per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), d.P.R. 380/01 e 181
d.Lvo 42/04, in quanto lo stesso aveva mutato la destinazione urbanistica
sequestro in data 31/7/2007, trasformandolo in bagno turco, ed aveva
realizzato, in difetto di titolo abilitativo un manufatto poggiante su base
in c.a., avente dimensioni di mt. 13 x 5, costruito in muratura, con
copertura a falda spiovente, in mancanza del nulla osta dell’autorità
preposta al vincolo.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, proposta
nell’interesse del Di Monte, con ordinanza del 18/4/2012, ha confermato
il mantenimento della misura cautelare reale.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, con i seguenti
motivi:
-omessa notifica all’indagato dell’avviso d’udienza camerale, rilevato che
lo stesso Tribunale ha dato atto che dalla relata di notifica risultano due
accessi compiuti dall’ufficiale giudiziario, con esito negativo, e la
successiva spedizione di racc. ex art. 157, co. 8, cod.proc.pen., non è mai
giunta a conoscenza del Di Monte, come evincesi dalla raccomandata
inviata a costui, mai recapitata per insufficienza dell’indirizzo del
destinatario; di tal chè non si è costituito un valido rapporto processuale,
così da determinare la nullità della ordinanza impugnata e la
consequenziale dichiarazione di perdita di efficacia del provvedimento
emesso dal Gip;
-violazione del disposto di cui all’art. 309, co. 5, cod.proc.pen. per tardiva
trasmissione degli atti al Tribunale, per cui il decidente avrebbe dovuto
dichiarare la perdita di efficacia del sequestro;

di un manufatto in tufo, avente dimensioni di mq. 10, già oggetto di

-violazione degli artt. 44, d.P.R. 380/01 e 181, d.Lvo 42/04, non
sussistendo in atti elementi comprovanti le violazioni contestate, la cui
concretizzazione, di contro, resta smentita dalla produzione documentale
difensiva; vizio di motivazione in ordine al fumus delicti e al periculum in
mora.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza e
dal controllo eseguito sugli atti del procedimento risulta omessa la
notifica all’indagato dell’avviso di udienza davanti al Tribunale del
riesame.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’art. 324 cod.proc.
pen. va interpretato nel senso che l’imputato o l’indagato ha diritto alla
notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza relativa al riesame; il
mancato assolvimento di tale incombente è causa di nullità assoluta ed
insanabile del procedimento, ex art. 179 cod.proc.pen. ( Cass. S.U.
25/10/2000, Scartino; Cass. 28/5/2004, n. 24585 ), con conseguente
nullità della resa ordinanza ai sensi dell’art. 180 cod.proc.pen. ( Cass.
13/4/1993, Dionisi ), senza che ciò intacchi il provvedimento genetico,
impositivo del vincolo reale.
Di contro, infondata si palesa la seconda censura in quanto la perdita di
efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata
trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, da parte della autorità
procedente, entro il quinto giorno dalla istanza, non essendo richiamato
nell’art. 324, co. 7, cod.proc.pen. il comma 5 dell’art. 309, che prevede il
predetto effetto caduca torio per le misure cautelari personali ( ex multis
Cass. S.U. 26/6/2008, n. 25932).
L’ulteriore doglianza, afferente alla dedotta insussistenza del fumus dei
reati contestati e del periculum in mora resta assorbita dall’accoglimento

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

del predetto primo motivo, per il quale il provvedimento impugnato va
annullato con rinvio affinchè il giudice ad quem proceda all’esame della
istanza ex art. 322 cod.proc.pen., proposta nell’interesse del Di Monte,
nel contraddittorio delle parti.
P. Q. M.

al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 9/5/2013.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio

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