Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22975 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22975 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

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SENTENZA
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L’ERE
riaiti

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento nei confronti di
Piergallini Giovanni Alfredo, nato a San Benedetto del Tronto il 20/11/1958

avverso la sentenza in data 21/11/2012 del G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca con rinvio al Tribunale di
Ascoli Piceno.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato nei
confronti di Piergallini Giovanni Alfredo, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena
stabilita dall’accordo della parti, in aumento per la ritenuta continuazione su
quella inflitta all’imputato con precedente pronuncia di condanna, in relazione al

Data Udienza: 08/05/2013

reato di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000, a lui ascritto per avere, in
qualità di legale rappresentante della omonima ditta, omesso di versare all’erario
entro 11 termine del 27 dicembre 2010 l’IVA riferita all’anno di imposta 2009,
dovuta in base alla dichiarazione annuale, per li complessivo importo di C
108.199,00.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione ed errata

244/2007 e 322 ter c.p..
Con l’unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la
omessa applicazione della confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p. dei beni che
costituiscono il profitto del reato ovvero di beni, di cui l’imputato ha la
disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto.
3. Con memoria depositata il 19/04/2013 il difensore dell’imputato, avv.
Bruno Mandrelli, ha dedotto la manifesta Infondatezza e conseguente
Inammissibilità del ricorso, non essendosi proceduto preventivamente al
sequestro dei beni del Piergallini e non essendo possibile nella sede di merito la
Individuazione di quelli da sottoporre alla misura ablatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Il P.G. presso questa Corte, riportando principi di diritto già affermati
dalla giurisprudenza di legittimità, ha condivisibilmente osservato:
2.1 Che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
l’integrale rinvio alle disposizioni di cui all’art. 322 ter del codice penale,
contenuto nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di
affermare che, con riferimento al reati tributari, trova applicazione non solo il
primo ma anche Il secondo comma della norma codicistica, potendosi, di
conseguenza, applicare l’istituto della confisca per equivalente non soltanto in
relazione al prezzo, ma anche al profitto del reato (sez. 3, 07/07/2010 n. 35807,
RV 248618);
2.2 Che, più in particolare, con riferimento al reato di omesso versamento di
ritenute certificate, il prezzo o il profitto del reato, in relazione al quale viene
disposta la confisca, coincide con l’importo delle ritenute non versate (sez. 3,
08/11/2012 n. 45735, RV 253999);
2.3 Che la confisca, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., deve essere disposta, oltre
che nel caso di condanna, anche in quello di applicazione della pena su richiesta,

2

applicazione degli art. 10 ter del D. Lgs n. 74/2000, 1, comma 143, della L. n.

a nulla rilevando che essa non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti.
(cfr. sez. 2, sentenza n. 20046 del 04/02/2011, Marone, Rv. 249823).
3.1 In applicazione dei citati principi di diritto questa Corte ha inoltre
precisato che le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono vincolare il giudice
con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di
sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro
disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo riguardi anche esse, il giudice non è
obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con

(sez. 2, sentenza n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825).
Orbene, nel caso di omesso versamento delle somme dovute a titolo di IVA
il profitto del reato, suscettibile di confisca per equivalente, coincide
perfettamente con l’ammontare dell’IVA non versata, sicché non sussiste la
necessità di alcun accertamento, nel contraddittorio delle parti, in ordine alla
quantificazione del profitto del reato.
L’art. 322 ter, terzo comma, c.p. stabilisce che il giudice, con la sentenza di
condanna, determina le somme di danaro o individua i beni assoggettati a
confisca in quanto costituenti il profitto o Il prezzo del reato ovvero in quanto di
valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Si tratta di disposizione ovviamente applicabile anche alla sentenza di
patteggiamento, risultando altrimenti in contrasto con le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del citato art. 322 ter c.p.
Va aggiunto che, in tema di confisca obbligatoria, a nulla rileva il fatto che la
misura non sia stata preceduta dal sequestro preventivo dei beni che ne
verranno a formare oggetto, dovendo l’accertamento sul punto essere effettuato
nel giudizio di merito ai sensi della disposizione citata, o, altrimenti, nella fase
esecutiva ai sensi dell’art. 676, comma 1, c.p.pLa sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice
di merito limitatamente alla omessa disposizione della confisca perché provveda
su tale punto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca con rinvio
al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso il 08/05/2013.

riguardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti.

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