Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22974 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22974 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Malo Michele, nato a Castellammare di Stabia il 13/03/1985

avverso l’ordinanza in data 01/02/2011 del C.I.P. del Tribunale di Napoli

visti gli atti, Il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN

Farm)

1. Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha
convalidato il provvedimento del Questore di Napoli in data 28/01/2011, con il
quale era stato imposto a Di Malo Michele l’obbligo di comparire presso il
Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia in concomitanza con il divieto
dì accesso a tutti gli impianti sportivi ove si svolgessero competizioni calcistiche
per la durata di anni quattro.

Data Udienza: 08/05/2013

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il prevenuto, tramite il difensore,
che la denuncia con due mezzi di annullamento.
2.1 Errata applicazione dell’art. 6, commi 2 bis e 3, della L. n. 401/1989 in
relazione all’art. 178, comma 1 lett. c), c.p.p..
Il provvedimento del Questore è stato notificato all’interessato il giorno 29
gennaio 2011 – sabato – alle ore 12,45. Il G.I.P. ha convalidato detto
provvedimento Il giorno 1 febbraio 2011 in orario antecedente alle 11,54.
Si deduce, quindi, che al Di Malo è stato concesso un termine inferiore alle

In cui è precluso l’accesso alle cancellerie.
2.2 Carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 125,
comma 3, c.p.p., nonché degli art. 13, comma 3, della Costituzione e 6, comma
2, della L. n. 401/1989.
Il giudice di merito ha utilizzato, per convalidare il provvedimento del
Questore, un modulo prestampato, senza motivare in alcun modo né sulla
sussistenza degli indici rivelatori della pericolosità del soggetto, né sulla gravità
dei fatti posti a fondamento di tale provvedimento, ai fini della valutazione della
congruità e durata della misura, nonché sulle ragioni di necessità ed urgenza che
ne hanno imposto l’adozione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 I termini prescritti dall’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989
sono perentori, essendo sanzionati con la perdita di efficacia della misura, sicché
ad essi non può applicarsi la regola concernente i termini cosiddetti liberi nel cui
computo non si calcolano i giorni festivi.
Nel caso in esame, pertanto, non trova applicazione la regola, afferente
all’ipotesi in cui “è stabilito soltanto il momento finale di cui all’art. 172, comma
5, c.p.p., secondo il quale le unità di tempo stabilite per il termine si computano
Intere e libere.
Peraltro, nel procedimento di convalida del provvedimento del questore,
impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. durante lo
svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli
atti non solo presso l’ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche
presso la Procura della Repubblica prima dell’udienza di convalida. (Sez. 3,
Sentenza n. 7033 del 18/01/2012, Loto, Rv. 252035).
2.2 E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
L’ordinanza è totalmente carente di motivazione in punto di valutazione
della sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza della misura, attribuibilità

2

48 ore per approntare le sue difese in quanto il 30 gennaio era domenica, giorno

del fatto al prevenuto e sua gravità, durata della misura (per tutte, Sez. U,
Sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia Rv. 229110), né può ritenersi
Integrata, sia pure per relationem, dal provvedimento del Questore, essendo
anche la motivazione di detto provvedimento abbastanza generica sui predetti
punti.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio affinché il
giudice della convalida effettui le valutazioni di sua competenza secondo le

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. La Corte
dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data
28/01/2011. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al
Questore di Napoli.
Così deciso il 08/05/2013.

precisate indicazioni.

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