Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22973 del 12/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22973 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANGELO N. IL 07/06/1991
avverso la sentenza n. 908/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 12/04/2016

Motivi della decisione

Angelo Esposito ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Palermo, che in parziale riforma di quella emessa dal GIP del locale Tribunale il
22/10/2013, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cessione di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e marijuana (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309
del 1990), riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di un

assetto normativo determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32
del 2014.
Il ricorrente si limita a sostenere che la decisione impugnata è meritevole di
censura per mancata o insufficiente motivazione.
Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591
lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione
impugnata quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici
del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 12 aprile 2016

anno e otto mesi di reclusione ed € 5.000,00 di multa, in ragione del mutato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA