Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22973 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22973 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Alessandroni Rosita, nato in Canada Il 14/12/1968
nei confronti del
Ministero Economia e Finanze

avverso l’ordinanza in data 03/07/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza limitatamente all’omessa liquidazione delle spese relative al
procedimento di opposizione ed a quello di legittimità con rinvio al giudice di
merito.

RITENUTO IN FATTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Ascoli Piceno, giudicando a
seguito di annullamento con rinvio da questa Suprema Corte, ha liquidato in
favore dell’avv. Giuseppe Falciani le spese di giudizio per il periodo dal

Data Udienza: 08/05/2013

26/05/2008 al 01/03/2010 relativamente alle prestazioni rese nell’interesse di
Alessandroni Rosita, ammessa al gratuito patrocinio.
Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno precisare che la
Alessandroni era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con riferimento
al procedimento penale n. 203/2008, ma il giudice di merito aveva
successivamente revocato la precedente ammissione a far data dal 16/07/2010
ai sensi dell’art. 112, comma 1 lett. a), del DPR n. 115/2002. Il giudice di
merito, a seguito di ricorso dell’interessata, aveva negato il diritto al compenso

considerazione del carattere retroattivo del decreto di revoca. L’ordinanza era
stata annullata con rinvio da questa Suprema Corte con sentenza n. 23162/2012
del 03/05/2012 In base al rilievo che la revoca aveva effetto con decorrenza
dalla data in esso fissata.
Con il provvedimento impugnato il giudice di merito ha affermato che nulla
andava disposto in ordine alle spese di lite in assenza di richieste in tal senso nei
ricorsi impugnatori e, peraltro, prospettandosi motivi per escludere la ripetizione
in presenza della anomala situazione di fatto da addebitare alla Alessandroni.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la Alessandroni, tramite il
difensore, che la denuncia per violazione ed errata applicazione degli art. 91, 92,
commi 1 e 2, c.p.c. in relazione al DPR n. 115/2002 e vizi di motivazione in
ordine al diniego della liquidazione delle spese di giudizio in sede di reclamo e di
successivo ricorso per cessazione.
Si osserva che non poteva essere attribuita alcuna rilevanza alla condotta
della Alessadronl, sulla quale si era già pronunciata la Cassazione accertando la
liquidabilità della prestazione a prescindere dalla condotta dell’imputata.
SI fa presente che con il ricorso per cessazione era stata chiesta la
liquidazione delle spese dl entrambi i gradi e si deduce che secondo la
giurisprudenza di questa Corte, sia in sede penale che civile, le spese di giudizio
debbono essere liquidate anche in assenza di domanda, trattandosi di pronuncia
accessoria e consequenziale.

CONSIDERATO IN DIRTITO

1. Il ricorso è fondato.
2. E’ stato già precisato da questa Suprema Corte che il diritto alla
liquidazione degli onorari del procedimento opposizione in materia di ammissione
al gratuito patrocinio e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono
regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla

2

professionale del difensore dell’imputata per Il periodo antecedente a tale data in

”responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc.
civ.). (Sez. U, Sentenza n. 25931 del 24/04/2008, Albanese, Rv. 239632).
Costituisce, poi, consolidato principio di diritto in materia processuale civile
che “Il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla

definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite,
legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche
d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che
risulti che esista una esplicita volontà di quest’ultima dl rinunziarvi,”

Sez. U,

Orbene, il provvedimento Impugnato ha del tutto ingiustificatamente escluso
la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione e di quello di legittimità,
non risultando che la Alessandroni abbia manifestato espressamente la volontà
di rinunciare alle spese di lite e, peraltro, sulla base di una motivazione che
sostanzialmente censura lo stesso diritto alla liquidazione, ormai definitivamente
accertato.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio
limitatamente alla mancata liquidazione delle spese dei ricorsi nella sede di
merito e di legittimità, nonché per la liquidazione di quelle del presente grado di
giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa liquidazione delle
spese relative al procedimento di opposizione ed a quello di legittimità compreso
Il presente grado con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso il 08/05/2013.

Sentenza n. 9859 del 10/10/1997 (Rv. 508721).

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