Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22972 del 08/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22972 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rizzo Alessandro, nato a Padova il 04/09/1981

avverso l’ordinanza in data 14/06/2012 del G.I.P. del Tribunale di Padova

visti gli atti, Il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
?.7

RITENUTO IN FATTO

1. Con la impugnata ordinanza il Gli>. del Tribunale di Padova ha
convalidato il decreto del Questore di Padova in data 01/06/2012, con il quale è
stato imposto a Rizzo Alessandro l’obbligo di presentarsi presso la Questura di
Padova venti minuti prima dell’inizio del primo e del secondo tempo delle
competizioni sportive cui partecipa la squadra di caldo del Padova per il periodo
di un anno.

Data Udienza: 08/05/2013

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il prevenuto, tramite il difensore,
che la denuncia con tre mezzi di annullamento.
2.1 Difetto di motivazione in ordine alla necessità di disporre anche l’obbligo
di cui all’art. 6, comma 2, della L. n. 401/1989, oltre al divieto di cui al primo
comma del medesimo articolo.
L’obbligo dl presentazione non costituisce una misura punitiva e
consequenziale al divieto di frequentare i luoghi ove si svolgono manifestazioni
sportive, ma deve essere giustificata dalla indicazione di specifiche ragioni,

la prima misura ad assicurare l’osservanza del divieto di accesso. Il decreto del
Questore e l’ordinanza di convalida si sono limitate sul punto a valorizzare la
gravità della condotta ascritta al prevenuto, senza indicare ulteriori elementi dai
quali è stata desunta la sua pericolosità sociale.
2.2 Violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, della L. n. 401/1989 e difetto di
motivazione In ordine alle ragioni per le quali è stato imposto l’obbligo di doppia
presentazione con particolare riferimento alle partite che la squadra del Padova
avrebbe giocato fuori casa.
2.3 Violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, della L. n. 401/1989 e difetto di
motivazione in ordine alla estensione dell’obbligo alle partite cosiddette
amichevoli, non essendo previamente identificabili e conoscibili dal prevenuto gli
eventi cui l’obbligo si riferisce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 L’onere di motivazione, da parte del giudice, del provvedimento di
convalida del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive disposto dal questore, è assolto con riguardo alla sussistenza dei
requisiti di necessità ed urgenza che legittimano l’adozione della misura, anche
solo attraverso il riferimento alla marcata gravità dei fatti accertati. (sez. 4,
sentenza n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni, Rv. 238935; conformi: sentenze n.
39049 del 2006 Rv. 234961; n. 33861 del 2007 Rv. 237120)
Peraltro, anche l’ordinanza di convalida del decreto del Questore deve
Intendersi integrata dalla motivazione del provvedimento convalidato, siccome
correlata al contenuto del citato provvedimento, già noto all’interessato, sicché
ben può applicarsi in materia il principio della legittimità della motivazione “per
relationem” (sez. 1, 31/10/2003, sentenza n. 1338 del 2004, Scarola, Rv.
226622; sez. 6, 03/12/2003, sentenza n. 12110 del 2004, Di Chio, RV 228223).
Orbene, il decreto del Questore contiene specifici riferimenti al fatto che il
Rizzo già risultava assoggettato ad un pregresso divieto e gravato da numerosi

2

desunte da circostanze oggettive e soggettive, che facciano ritenere insufficiente

precedenti per comportamenti violenti, sicché la valutazione della sua
pericolosità sociale, che ha giustificato l’applicazione della misura, ha formato
oggetto di adeguata motivazione.
2.2 D secondo motivo di ricorso è fondato.
Effettivamente l’obbligo di duplice presentazione presso la Questura in
occasione degli incontri agonistici che la squadra di calcio del Padova avrebbe
disputato fuori sede non appare logicamente giustificato, considerata in linea di
massima la materiale impossibilità per il prevenuto di violare il divieto di accesso

ulteriore obbligo di presentazione non appare giustificata dalla finalità che la
misura di prevenzione è diretta ad assicurare.
Peraltro, è stato già affermato da questa Suprema Corte che l’obbligo di
ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una
stessa manifestazione sportiva (cosiddetta doppia presentazione), ove imposto
con riguardo a competizioni che si svolgano in trasferta, può essere ridotto
d’ufficio in sede di legittimità, annullando senza rinvio l’ordinanza di convalida,
ad una sola volta nel corso della medesima manifestazione, quando lo stesso
appaia, in ragione della situazione di fatto, irragionevole. (sez. 3, sentenza n.
20775 del 15/04/2010, Porcile, Rv. 247181; conf. sez. III, n. 20778 del 2010).
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato limitatamente
all’obbligo di duplice presentazione in occasione degli incontri disputati in
trasferta.
2.3 E’, infine, infondato, l’ultimo motivo di ricorso.
Anche con riferimento alla prescrizione del Questore impositiva dell’obbligo
di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione degli incontri
agonistici previsti da “tornei amichevoli” è stato già affermata da questa Corte la
legittimità della relativa statuizione, essendo gli stessi determinabili con certezza
dal destinatario della misura. (sez. 3, sentenza n. 8435 del 16/02/2011, Fratea,
Rv. 249363).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’obbligo di duplice
presentazione in occasione degli incontri disputati in trasferta. Rigetta nel resto Il
ricorso. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al
Questore di Padova.
Così deciso il 08/05/2013.

allo stadio ed agli altri luoghi specificamente indicati, sicché l’imposizione di un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA